Sostituire alla malattia le ferie sospende il decorso del periodo di comporto.
Il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la
fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di
sospendere il decorso del periodo di comporto, per cui il
licenziamento è illegittimo.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione,
nell’ordinanza n. 19062 del 14/09/2020.
Il caso: A.C., reintegrata nel suo posto di lavoro dal
Tribunale di Melfi presso la s.r.l. Delta, lamentava:
– di essere stata collocata non più presso la sede di C. ma
presso la lontana sede di M., con mansioni deteriori, ciò
che aveva peggiorato le sue condizioni di salute
costringendola ad una lunga assenza per malattia quasi
sino all’esaurimento del periodo di comporto (9.11.15):
– che aveva chiesto (in data 6.11.15) un periodo di ferie di
20 giorni, che la società le aveva accordato per un solo
giorno (11.11.15) confermando quindi il detto
trasferimento a M. , cui essa si era opposta comunicando
certificazione sanitaria;
– che la società le aveva contestato disciplinarmente le
assenze ingiustificate dei giorni 20,23,24,25,26 novembre
2015, quindi in data 17.12.15 l’aveva licenziata per giusta
causa.
Pertanto, la A.C. proponeva ricorso ex lege n.92\12 al
Tribunale di Potenza che lo respingeva, decisione che
veniva confermata in appello; la lavoratrice ricorre in
Cassazione, che, nell’accogliere il ricorso, osserva quanto
segue:
a) la C. chiese, in prossimità dell’esaurirsi del periodo di
comporto, un periodo di ferie (non accordatole),
trasmettendo peraltro un certificato medico, sicché le
sue assenze risultavano comunque giustificate;
b) il mutamento del titolo dell’assenza, pure lamentato
dalla società, non rileva: dovendo ritenersi prevalente
l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto,
questi ha la facoltà di sostituire alla malattia la
fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo
di sospendere il decorso del periodo di comporto;
c) grava quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente
riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie,
dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di
aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del
rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad
evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro
per scadenza dei periodo di comporto;
d) non sussiste una incompatibilità assoluta tra malattia e
ferie, così come alla facoltà del lavoratore non
corrisponde comunque un obbligo del datore di lavoro di
accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni
organizzative di natura ostativa;
e) però, in un’ottica di bilanciamento degli interessi
contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di
correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le
dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive: nel
caso in esame, il rifiuto di concessione delle ferie era
stato motivato dalla società datrice con un generico
riferimento a non meglio precisate esigenze organizzative
dell’uffici.
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