MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO NEL C.D DECRETO SOSTEGNI.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO NEL C.D DECRETO SOSTEGNI.

DECRETO LEGGE N.41 DEL 22 MARZO 2021:
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO NEL C.D DECRETO SOSTEGNI.
Pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha previsto diversi interventi per quanto riguarda la materia lavoro.
In particolare, stante il perdurare dello stato di emergenza pandemica, il Governo ha confermato le misure adottate nel precedente decreto legge in tema di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti, introducendo altresì alcune novità.
Per ciò che riguarda il primo aspetto, l’attuale decreto sostegni ha previsto che i datori di lavoro che sono costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa, potranno richiedere:
I. Trattamento di CIGO per 13 settimane in un periodo compreso tra il 01 aprile 2021 ed il 30 giugno del 2021;
II. Assegno Ordinario o CIGD per una durata massima di 28 settimane per il periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 dicembre 2021;
III. Trattamento di cassa integrazione straordinaria operai agricoli ( CISOA) per una durata massima di 120 gg nel periodo compreso tra il 01 aprile ed il 31 dicembre 2021;
la novità introdotta nell’attuale decreto legge è rappresentata dalla possibilità di poter richiedere i trattamenti integrativi anche per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 5, con modalità di pagamento diretta da parte dell’INPS, ovvero per il tramite del datore di lavoro.
Come anticipato, sempre in tema di materia lavoristica, il decreto legge n.41 ha confermato il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introducendo però il c.d. “doppio binario “.
L’art. 8, co.9 del decreto prevede infatti una proroga, indistintamente per tutte le imprese, del blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 30 giugno 2021, mentre si protrarrebbe dal 01 luglio al 31 ottobre 2021 per tutti i datori di lavoro che possono beneficiare della CIGD,ASO e CISOA;
Pur in presenza di una discrepanza tra il tenore letterale della norma ed alcune successive specificazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( che potrebbe portare ad ulteriori chiarimenti definitivi), a parere di chi scrive la norma va interpretata secondo il suo tenore letterale, ritenendo così applicabile il blocco dei licenziamenti per motivi economici fino al 31 ottobre a tutte quelle imprese che abbiano diritto ed utilizzino le integrazioni salariali previste; per le altre, invece, tale misura sarebbe da ritenersi cessata a partire dunque dal 01 luglio 2021.
Sempre con riferimento alla misura suindicata, l’attuale decreto legge ha confermato le precedenti deroghe già introdotte nel decreto di agosto e confermate dai successivi interventi legislativi, e cioè:

  1. In caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa, ovvero di messa in liquidazione della società senza alcuna, anche parziale, attività ;
  2. In caso di fallimento senza alcun esercizio, anche provvisorio, dell’attività;
  3. In caso di accordo collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti che intendano aderire;
    Il Decreto Sostegno non ha dimenticato di intervenire in tema di contratti a tempo determinato; infatti, con l’ultimo l’intervento il Governo ha previsto che il datore di lavoro entro il 31 dicembre 2021 possa stipulare, ovvero prorogare, fermo restando la durata massima di 24 mesi, il contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle oggettive condizioni richieste dall’attuale normativa( esigenze temporanee legate all’attività produttiva, sostituzione di altri lavoratori, etc….).
    E’ stata prorogata al 30 giugno 2021 altresì la possibilità per i lavoratori fragili di poter svolgere la loro mansione in modalità agile, ovvero laddove possibile di essere impiegati in mansioni diverse purché relative allo stesso inquadramento e qualifica professionale secondo quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi vigenti.
    Queste in sintesi le maggiori novità che ci interessano in chiave lavoristica e che sono state fonte di aperti dibattiti, in particolar modo la misura del blocco dei licenziamenti. La vexata questio , a quanto pare, sarebbe la netta contrapposizione che detta misura ( non adottata in altri paesi europei, ad esempio) porrebbe tra il chiaro bisogno di ogni lavoratore di conservare il proprio di lavoro in situazioni eccezionali ,come quella attualmente in corso, e la previsione costituzionale della libertà d’impresa di cui all’art 41 co. 2 Cost.
    Peraltro, è difficile pensare che si possa continuare prolungando una misura conservativa, seppur supportata dall’utilizzo dei vari ammortizzatori sociali, senza che le imprese possano effettivamente ripartire; in tal caso, ci potremmo trovare di fronte ad uno scenario ben più disatroso, rappresentato nel breve termine dalla chiara impossibilità delle imprese (specie quello di piccole dimensioni) di far fronte ai livelli occupazionali ante pandemia.

Abg. Andrea Pagnotta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *