Autovelox: è necessaria l’omologazione

Per la validità degli accertamenti effettuati a mezzo di
autovelox, tali apparecchi devono essere soggetti a debita
omologazione. La sentenza del Gop di Pescara
Validità accertamenti autovelox: serve omologazione
L’orientamento nomofilattico in materia
Omologazione e approvazione: due distinte
procedure
Validità accertamenti autovelox: serve
omologazione
Per la validità degli accertamenti effettuati a mezzo di
autovelox, tali apparecchi devono essere soggetti a debita
omologazione.
A stabilirlo è il Giudice onoraria di Pace di Pescara che con
la sentenza n. 1152 del 14 settembre 2021 (sotto allegata),
la quale fa seguito alle altre centinaia di pronunce emesse
sempre dal GOP di Pescara con riferimento ad altrettante
multe elevate dal Comune di Bussi sul Tirino per le
medesime presunte violazioni del CDS, ha stabilito ancora
un volta, che l’apparecchio di rilevamento della velocità
deve essere debitamente omologato per poter essere
legittimamente utilizzato, accogliendo così il ricorso
proposto da un utente della strada vittima del famigerato
“autovelox di Bussi” e raggiunto da più contravvenzioni
che prevedevano sia la decurtazione dei punti che la
sanzione pecuniaria, tutte annullate.
In particolare il proprietario del mezzo “fotografato”, tra gli
altri motivi di ricorso, ha avanzato quello inerente la
mancata omologazione del velox modello “Velocar Red &
Speed Evo – R”.
Il Comune di Bussi, costituitosi in giudizio, si è difeso
sostenendo che l’autovelox in questione è stato
sottoposto ad approvazione dal parte del MIT,
specificando che le procedure di approvazione ed
omologazione sono sostanzialmente simili e
complementari.
Ebbene, il Giudice di Pace Pescarese ha ribadito che le
due procedure, ossia quella dell’approvazione e quella
dell’omologazione dell’autovelox, sono diverse e che solo
all’art. 142, comma 6, del C.d.S. è specificato che i
dispositivi di rilevamento della velocità devono essere
debitamente omologati.
L’orientamento nomofilattico in
materia
Infatti, tenendo a mente l’orientamento nomofilattico sul
tema, è agevole evincere che, in virtù dell’art. 142, comma
6, Cds, sono considerate fonti di prova – al fine della
determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità – le
risultanze di apparecchiature debitamente omologate
anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su
determinati tratti di strada. L’apparecchiatura Velocar
Red&Speed – Evo – R, usata per l’accertamento di cui si
discute, in modalità automatica, in assenza dell’agente
accertatore, non risulta, di contro, omologata bensì
approvata, ad onta del lapalissiano dettato normativo
[omissis].
Va osservato che la Corte Costituzionale ha ribadito che
sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate e ha spiegato
che la disposizione realizza in modo non implausibile e
non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della
sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei
sottoposti alle verifiche.
Secondo la Consulta, il bilanciamento realizzato dall’art.
142 del C.d.s. ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici
e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della
circolazione, la garanzia dell’ordine pubblico, la
preservazione dell’integrità fisica degli individui, la
conservazione dei beni e, dall’altro, valori altrettanto
importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto
di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta
attraverso una sorta di presunzione, fondata
sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura
dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata
oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e
dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la
conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di
estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti
giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la
loro ineliminabile ragion d’essere. Siffatti principi, così
come richiamati nella sentenza del Giudice di Pescara,
sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. 2,
ordinanza n. 22499/2018 e dalla Corte di Cassazione,
Sez. 6, ordinanza n. 11869/2020, le quali hanno spiegato
come, a seguito della pronuncia sopra richiamata del
Giudice delle Leggi n. 113/2015 “attualmente anche i
controlli periodici di funzionamento e taratura (così come
l’omologazione) costituiscono condizioni imprescindibili
affinchè gli accertamenti tramite le dette apparecchiature
possono acquistare efficacia probatoria privilegiata ai
sensi dell’art. 142 del D.Lgs 258/1992″.
Omologazione e approvazione: due
distinte procedure
Si legge ancora in sentenza che la procedura di
omologazione è diversa da quella dell’approvazione, come
precisato dall’art. 192 reg. att. Cds. Le due procedure non
sono affatto equipollenti e non risultano avere la
medesima finalità; quindi sono diverse e solo all’art. 142,
comma 6, del C.d.S. è specificato che i dispositivi di
rilevamento della velocità devono essere debitamente
omologati. L’omologazione non è invece richiesta per
rilevare le altre infrazioni del Codice della Strada tra le
quali l’art. 146 del C.d.S.
Difatti, è lo stesso art. 192 del Regolamento del Codice
della Strada, che definisce in modo dettagliato, le due
diverse procedure da seguire per ottenere l’omologazione
e l’approvazione, così seguendo l’una, l’apparecchiatura
sarà da considerarsi “omologata” e, seguendo l’altra,
l’apparecchiatura sarà da considerarsi meramente
“approvata”, giungendo quindi a differenti provvedimenti
conclusivi, facenti capo a due Ministeri diversi.
Tale norma statuisce, come si legge nella sentenza in
parola, che l’omologazione consiste nell’accertamento
della rispondenza e dell’efficacia dell’oggetto alle
prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento e viene
affidata all’ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori pubblici e viene
operata dal MISE mentre la seconda ricorre qualora la
richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento
non statuisce le caratteristiche fondamentali o particolari
prescrizioni e l’approvazione viene adottata con
determinazione dirigenziale del MIT.
Ed il fatto che si tratta di due procedure affatto
equipollenti tra loro, che quindi necessariamente
conducono, a rigor di logica, a due risultati differenti è
ricavabile agevolmente anche dalla circostanza che ad
attivare l’una piuttosto che l’altra sono due ministeri
diversi, ossia il M.I.T. per la mera approvazione ed il MISE
per l’omologazione dell’autovelox.
L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, norma
cardine in materia, statuisce senza alcun equivoco, che le
apparecchiature utilizzate per la determinazione
dell’osservanza dei limiti di velocità devono essere
omologate e non semplicemente approvate; infatti, i due
concetti e le procedure sono differenti, sicché l’una non si
potrà utilizzare in luogo dell’altra.
In buona sostanza per il G.O.P. di Pescara un autovelox
non debitamente omologato non è attendibile nella
rilevazione della velocità.
Tale pronuncia si conforma alle centinaia di sentenze di
accoglimento dei ricorsi presentati dagli utenti della
strada avverso contravvenzioni elevate a mezzo
dell’autovelox sito nel Comune di Bussi Sul Tirino emesse
dai Giudici di Pace di Pescara, per lo più patrocinati dalla
scrivente difesa, a mezzo delle quali i medesimi hanno
statuito che l’infrazione non può sussistere in quanto
l’apparecchio de quo non è stato sottoposto a procedura
di omologazione, di talchè questo non è uno strumento
attendibile nei rilevamenti della velocità dei veicoli.
Avv. Ludovici Carlotta
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