Assegno unico dal 2022 per figli fino a 21 anni

Assegno unico dal 2022 per figli fino a 21 anni

Arriva il si del Cdm allo schema di decreto che attua l’assegno unico e
universale per i figli dal 2022 – Il testo e le novità
Assegno unico per i figli da marzo 2022
Requisiti dei figli destinatari dell’assegno
Requisiti del richiedente
Criteri per la misura dell’assegno
Maggiorazione per i primi tre anni
Come fare domanda
Compatibilità con altre misure
Osservatorio nazionale per l’assegno unico
Assegno unico per i figli da marzo 2022
Il Consiglio dei Ministri, nella mattinata di oggi 18 novembre 2021, ha dato
il via all’assegno unico per i figli. Lo schema del decreto attuativo (sotto
allegato) definisce le novità e i requisiti necessari per beneficiare della
misura. Ora il testo deve ottenere il parere favorevole delle commissioni
competenti delle Camere e poi il si definitivo del CdM.
La misura verrà riconosciuta a partire dal marzo del 2022, anche se le
domande potranno essere inviate da gennaio 2021. L’assegno
funzionerà su base mensile, la sua erogazione e la sua misura saranno
condizionate dal possesso di determinati requisiti reddituali risultanti
dall’ISEE.
Questo nuovo strumento di sostegno andrà a sostituire le misure vigenti
per le famiglie con figli a carico (che vengono abrogate e modificate in
virtù dell’art. 10 dello schema di decreto) e sarà riconosciuto fino alla
maggiore età dei figli in presenza di determinate condizioni.
L’assegno sarà erogato nella misura massima di 85 euro mensili, se l’ISEE
non supera i 15.000 euro. Graduale riduzione invece in presenza di ISEE
superiori fino all’importo minimo di 15 euro mensili per le famiglie con un
ISEE fino a 40.000 euro e oltre.
Per chi non è in possesso di ISEE l’importo verrà erogato in base alle autodichiarazioni contenute nella domanda per l’assegno.
Prorogato fino al 28 febbraio 2022 dell’assegno temporaneo “ponte”.
Requisiti dei figli destinatari dell’assegno
L’assegno unico sarà riconosciuto ai nuclei familiari

  • per ogni figlio minorenne a carico e a partire dal settimo mese di
    gravidanza;
  • per ogni figlio maggiorenne a carico, fino ai 21 anni di età, purché:
    frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un
    corso di laurea;
    svolga un tirocinio, un’attività lavorativa e abbia un reddito
    complessivo inferiore a 8.000 euro all’anno;
    sia registrato come disoccupato e in cerca di un’occupazione presso i
    servizi pubblici per l’impiego;
    svolga il servizio civile universale.

    I nuclei con figli disabili a carico hanno diritto alla misura
    indipendentemente dall’età del figlio.
    L’assegno verrà riconosciuto in parti uguali in favore di chi esercita la
    responsabilità genitoriale nei confronti del figlio.
    Requisiti del richiedente
    Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
    del beneficio il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
    deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
    europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
    soggiorno permanente, o cittadino di uno Stato non UE in possesso
    del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
    titolare di permesso unico di lavoro o di ricerca per un periodo
    superiore a sei mesi;
    deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
    deve avere la residenza o il domicilio in Italia;
    deve essere o deve essere stato residente in Italia da un minimo di
    due anni, anche non continuativi, o titolare di un contratto di lavoro a
    tempo indeterminato o determinato di almeno sei mesi.
    Criteri per la misura dell’assegno
    Per ogni figlio minorenne viene riconosciuto un importo di 175 euro
    mensili per chi ha un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per ISEE superiori
    detto importo si riduce gradualmente fino a 50 euro per chi ha un ISEE
    pari a 40.000 euro. Per ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane
    costante.
    Per ogni figlio maggiorenne e fino a 21 anni l’importo sale a 185 euro
    mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 euro. Per ISEE superiori scende
    gradualmente fino al valore minimo di 25 euro mensili per ISEE pari a
    40.000 euro. Per ISEE sopra i 40.000 l’assegno resta costante.
    Per ogni figlio in più rispetto al 2° spetta una maggiorazione mensile di 85
    euro per ISEE fino a 15.000 euro. Mano a mano che l’ISEE sale la
    maggiorazione si riduce fino all’importo minimo di 15 euro per ISEE pari a
    40.000 euro. Per ISEE superiori la misura resta costante.
    Per quanto riguarda i figli disabili la maggiorazione dell’assegno varia da
    un minimo di 25 euro fino a 105 euro mensili in base al grado di disabilità
    del figlio, alla sua età e all’ISEE della famiglia.
    Maggiorazione di 20 euro per ogni figlio per le mamme di età inferiore ai
    21 anni.
    Se entrambi i genitori lavorano per ogni figlio spetta una maggiorazione di
    30 euro per ISEE fino a 15.000 euro, per ISEE superiori l’importo si riduce
    gradualmente fino a non spettare per ISEE è pari a 40.000 euro.
    In assenza di ISEE gli importi spettano nella misura minima. Dal 2022
    spetta poi una maggiorazione forfettaria per i nuclei con 4 figli o più, di
    100 euro a nucleo. Gli importi ISEE e degli assegni ogni anno vengono
    aggiornati in base all’indice del costo della vita.
    Maggiorazione per i primi tre anni
    Per i primi 3 anni è prevista una maggiorazione transitoria per nuclei con
    ISEE fino a 25.000 euro per i soggetti che, oltre ai requisiti già visti,
    abbiano percepito effettivamente nel 2021 “l’assegno per il nucleo
    familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in
    presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro
    componente del nucleo familiare del richiedente.”
    Come fare domanda
    La domanda potrà essere inoltrata a partire da gennaio di ogni anno in
    relazione alla decorrenza della misura da marzo a febbraio dell’anno
    successivo solo in modalità telematica all’INPS o presso i patronati
    nella modalità che verranno rese note a partire dal 20° giorno successivo
    all’entrata in vigore del decreto.
    La domanda potrà essere presentata dal genitore o da chi ne esercita la
    responsabilità genitoriale. L’assegno decorre dal mese successivo a quello
    della domanda, per le domande presentate entro il 30 giugno però la
    decorrenza dell’assegno è da marzo dello stesso anno.
    Nel caso in cui nel nucleo che percepisce la misura arrivi un nuovo nato
    occorre darne comunicazione all’INPS.
    I figli maggiorenni possono fare domanda al posto dei genitori e chiedere
    la corresponsione diretta della misura. In caso di affido esclusivo
    l’assegno spetta al genitore affidatario.
    Dal punto di vista pratico la misura viene accreditata sull’Iban o con
    bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto per i nuclei che
    percepiscono il reddito di cittadinanza.
    Compatibilità con altre misure
    L’assegno unico è compatibile con le seguenti misure e forme di aiuto:
    misure per i figli erogate dalle regioni e dalle province autonome di
    Trento e Bolzano;
    reddito di cittadinanza, sottraendo però dall’importo teorico spettante
    la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno
    parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di
    equivalenza. In questo caso la misura viene erogata in base a quanto
    previsto per il reddito di cittadinanza.
    Attenzione, l’assegno non concorre alla formazione del reddito.
    Osservatorio nazionale per l’assegno unico
    Prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
    Dipartimento per le politiche della famiglia, dell’Osservatorio nazionale
    per l’assegno unico e universale per i figli a carico “con funzioni di
    supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi,
    monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno.”
    Compiti dell’Osservatorio saranno la promozione di iniziative e incontri
    seminariali per favorire la conoscenza dei risultati di ricerche e indagini;
    coordinare le attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio nazionale sulla
    famiglia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza;
    predisporre per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione
    semestrale sullo stato d’implementazione dell’assegno. All’INPS il compito
    d’inviare una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi e contabili e
    di istituire un osservatorio statistico.

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