Autovelox, il verbale senza foto non vale neanche come presunzione semplice

Autovelox, il verbale senza foto non vale neanche come presunzione semplice

In tema di multe per violazioni stradali rilevate da apparecchiature
automatiche, l’ente accertatore non può limitarsi a depositare in giudizio il
verbale. Una recente sentenza del Giudice di Pace
di Cassino (n. 2430/2021 sotto allegata) fa chiarezza sull’onere della
prova nei giudizi di impugnazione delle multe per violazioni al codice
della strada, specificando in particolare il limitato valore probatorio del
verbale elevato a seguito di rilevamento automatico di infrazioni da parte
di apparecchiature elettroniche come gli autovelox.
In particolare, il provvedimento precisa che l’ente accertatore non può
limitarsi a produrre in giudizio il verbale con cui è stata contestata
Autovelox, il verbale senza foto non vale neanche come presunzione semplice 21/12/21, 17:00
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l’infrazione all’automobilista, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, ma è
tenuto a fornire al giudice elementi idonei a dimostrare la fondatezza della
propria pretesa.
Impugnazione multa e onere della prova
Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative si configura come un
giudizio rivolto all’accertamento del fondamento della pretesa
sanzionatoria dell’ente accertatore e per tale motivo, pur trattandosi
formalmente di giudizio impugnatorio, la Pubblica Amministrazione vi
assume la veste sostanziale di parte attrice, con il conseguente onere
di provare l’esistenza della violazione contestata.
Partendo da questo assunto, il giudice di pace ha analizzato nel dettaglio
l’attività processuale posta in essere dall’ente accertatore, con particolare
riguardo alla documentazione depositata a fini probatori.
Ebbene, a questo riguardo il giudicante rilevava che la p.a. opposta, sulla
quale incombeva l’onere della prova circa la legittimità del provvedimento
impugnato, non aveva depositato alcun rilievo fotografico dal quale
fosse possibile leggere chiaramente la targa del veicolo, risalire al
modello o ad altri elementi utili per la sua identificazione, che potessero
essere considerati prove sufficienti della responsabilità della parte
ricorrente.
A questo punto, la dimostrazione della fondatezza della pretesa
amministrativa si basava tutta sul verbale prodotto in giudizio. È proprio a
questo proposito che il giudice di pace di Cassino ha evidenziato i rilievi
più interessanti, che andiamo subito ad esaminare.
Verbale senza foto autovelox non prova
l’infrazione
Per prima cosa, la sentenza in esame precisa che il verbale impugnato era
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stato elevato in base ad un’ispezione di documentazione fotografica
effettuata dall’autovelox, ma che al momento del rilievo non era
presente il verbalizzante o un operatore della sezione della Polizia
Stradale.
Per tale motivo, viene sottolineato, il verbale non ha fede privilegiata e
pertanto fornisce al giudice materiale meramente indiziario, soggetto al
suo libero apprezzamento.
Al riguardo, veniva citata autorevole giurisprudenza, e in particolare una
sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lav. n. 3973/98, secondo cui,
con riferimento alle circostanze di fatto che il verbalizzante dichiari di aver
accertato “in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al
verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione
semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere
liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza
ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio
accertamento, addossando all’opponente l’onere di fornire la prova
dell’insussistenza dei fatti contestatigli”.
Inoltre, come insegna ancora la Suprema Corte, se è vero che i verbali
redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova dei fatti che il verbalizzante
attesta come avvenuti in sua presenza, va precisato che le altre
circostanze di fatti che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di
ispezione di documenti (in questo caso: i rilievi fotografici
dell’autovelox) non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio
precostituito (cfr. Cass. n. 2734/02 e n. 10128/03).

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