Multe per chi rifiuta carte o bancomat
Dal 1° gennaio 2022 un emendamento al Dl Recovery che attua il PNRR
prevede sanzioni per chi non accetta in pagamento carte di credito e
debito.
Sanzioni in vista per chi non accetta pagamenti con bancomat o carte
di credito. Prosegue la lotta all’evasione fiscale e ai contanti attraverso la
presentazione di un emendamento al decreto-legge del 6 novembre
2021, n. 152, che contiene disposizioni urgenti per attuare il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose.
Emendamento che, insieme ad altri (sotto allegati) è stato approvato in
Commissione Bilancio della Camera durante la fase di conversione del
Multe per chi rifiuta carte o bancomat 21/12/21, 16:52
La proposta emendativa prevede l’introduzione, dopo l’art. 19 del decreto,
dell’art. 19 bis, che va a modificare l’art. 15 del decreto legge n. 179/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 cambiando il volto
del comma 4, che in virtù della modifica assume il seguente tenore
letterale “4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano
l’attività di vendita
di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti
ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento,
relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito; tale
obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.”
La novità più interessante, che novità non è in realtà, visti i numerosi
tentativi in tale senso, mai seguiti da fatti concreti, è però quella che
prevede l’introduzione, dopo il suddetto comma 4, del nuovo comma 4
bis.
Disposizione che sanziona, a partire dal 1 gennaio 2022, la mancata
accettazione di pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati con una carta di
pagamento, da parte di un soggetto obbligato ad accettare tali modalità.
Sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4%
del valore della transazione per la quale stata rifiutata l’accettazione del
pagamento elettronico.
Sanzioni a cui vengono applicate le procedure e i termini previsti dalla
legge n. 689/1981 ad eccezione dell’art. 16, che prevede il pagamento in
misura ridotta per chi paga entro 60 giorni dalla contestazione o, se
questa non c’è stata, dalla notifica degli atti.
L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 di detta
legge, previsto in caso di mancato pagamento in misura ridotta, è
identificato con il prefetto del territorio in cui sono state poste in essere le
violazioni. All’accertamento delle sanzioni si provvede infine in base a
quanto disposto dall’art. 13 commi 1 e 4, sempre della legge n. 689/1981,
che riconosce anche agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro.
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