Articolo 2 Costituzione

Analisi dell’art. 2 Costituzione: quali sono i diritti inviolabili
dell’uomo e i suoi doveri inderogabili. In particolare, cos’è
il principio solidaristico
Articolo 2 Costituzione: significato
Diritti inviolabili nell’art. 2 Costituzione
Diritti dell’uomo come singolo e nella società
Principio solidaristico e doveri inderogabili nell’art. 2
Costituzione
Articolo 2 Costituzione significato
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale”.
L’articolo 2 della Costituzione è norma di grande
chiarezza e importanza, che definisce ad un tempo il ruolo
della Repubblica nei confronti dei diritti e dei doveri
fondamentali dell’uomo.
Dell’uomo, si badi, e non del semplice cittadino, perché l’articolo in oggetto contempla valori che sono propri
della persona umana, a prescindere dalla cittadinanza.
È da intendersi, pertanto, che il dettato dell’art. 2 Cost.
abbia come destinatari – e come soggetti tutelati – anche
gli stranieri e gli apolidi.
Diritti inviolabili nell’art. 2 Costituzione
I diritti inviolabili cui fa riferimento il testo dell’art. 2
Costituzione sono quei diritti che preesistono ad una
norma che li preveda.
In altre parole, sono quei diritti talmente essenziali per
l’esistenza di un ordinamento democratico che si
ritengono esistenti a prescindere da una loro espressa e
specifica previsione normativa.
Non a caso, il testo evidenzia il fatto che la Repubblica si
limita a riconoscere e garantire tali diritti, considerati già
sussistenti a tutti gli effetti.
A titolo di esempio, si tratta delle libertà fondamentali, del
diritto al nome e all’integrità fisica, del diritto ad associarsi
etc.
Diritti dell’uomo come singolo e nella
società
Si tratta di libertà e diritti che concernono il libero sviluppo
della personalità dell’individuo, sia come singolo che nell’ambito delle varie formazioni sociali di cui viene a
far parte (famiglia, società, sindacati etc.)
Inoltre, il novero dei diritti inviolabili contemplati dalla
norma non è un numero chiuso, ma è aperto ai
cambiamenti normalmente correlati all’evoluzione della
società e dei suoi valori. Si pensi, ad esempio, ai diritti
derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, come quello
alla riservatezza dei dati personali.
Sono accolti nel concetto di diritti inviolabili anche quei
diritti eventualmente riconosciuti da fonti sovranazionali
(al riguardo, è sufficiente richiamare la Dichiarazione
Universali dei Diritti Umani dell’ONU del 1948).
Principio solidaristico e doveri
inderogabili nell’art. 2 Costituzione
Se da un lato la Repubblica riconosce i diritti fondamentali
dell’uomo, dall’altro esige a buon diritto che lo stesso
adempia ai suoi doveri inderogabili.
Tale adempimento risponde e si conforma al principio
solidaristico, in base al quale ogni individuo è chiamato a
collaborare in nome di un bene comune identificabile con
una pacifica coesistenza con il prossimo e con il
benessere e lo sviluppo della società.
Si tratta di una regola di civile convivenza nei confronti
del prossimo e della società complessivamente intesa,
che si ricollega al dovere previsto in capo alla Repubblica dal successivo art. 3, di rimuovere gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
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