Denuncia cautelativa: cos’è e quando si presenta
Cos’è la denuncia cautelativa, quando è il caso di presentarla e perché è
opportuno inoltrarla alla propria assicurazione in caso di sinistro stradale.
Il termine denuncia ci fa subito venire in mente l’atto con il quale un
cittadino segnala alle Autorità pubbliche la commissioni di un reato, al fine
di avviare le indagini e punire l’autore dell’illecito.
In realtà la denuncia non è sempre e solo di tipo penale. Esiste infatti un
tipo di denuncia civile, chiamata denuncia cautelativa, che ha la funzione
di tutelare il soggetto che la presenta da un’eventuale azione che
potrebbe essere avviata nei suoi confronti.
La denuncia cautelativa trova applicazione, in particolare, in caso di
sinistri stradali. Con la denuncia cautelativa il soggetto che è rimasto
coinvolto in un incidente non fa che segnalare il sinistro e le modalità in cui
si è svolto alla propria compagnia assicurativa. In questo modo la
compagnia viene informata preventivamente della possibile richiesta
risarcitoria che l’altra parte coinvolta potrebbe avanzare.
La presentazione della denuncia cautelativa è consigliata in particolare
quando lo scontro tra veicoli non ha provocato danni visibili o di
rilievo ai mezzi, la controparte al momento non vuole neppure compilare
il modulo di constatazione amichevole e quindi tutto appare tranquillo e
risolto. L’esperienza però insegna che spesso sono proprio questi
incidenti quelli che riservano le sorprese più spiacevoli. Chi lo dice che poi
l’altra parte non ci ripensi e decida di chiedere i danni? Ecco in questi casi,
in cui si è stati effettivamente un po’ sprovveduti e non si sono fatte
neppure le foto ai veicoli per provare che lo scontro non ha cagionato
danni, conviene segnalare il sinistro alla propria compagnia.
La compagnia in questo modo, qualora dovesse arrivare una richiesta
risarcitoria dalla controparte, sarà già a conoscenza dei fatti e potrà
tutelare la posizione dell’assicurato al meglio, contestando eventualmente
la richiesta risarcitoria dell’altra parte.
Quando la compagnia assicurativa riceve la denuncia da parte del proprio
assicurato e con la quale la mette al corrente di aver provocato un sinistro
privo di conseguenze di rilievo, archivierà la comunicazione e qualora
l’altra parte dovesse avanzare una richiesta risarcitoria, avvierà tutta una
serie di verifiche finalizzate ad accertare la versione dei fatti posti alla
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base della richiesta coinvolgendo i periti assicurativi, specializzati
nell’accertare la veridicità o meno del danno che è stato lamentato. I periti
infatti hanno il compito di verificare se il “danno” riportato dal veicolo è
compatibile con la narrazione dei fatti e procedere quindi al rigetto della
richiesta o alla quantificazione del risarcimento.
Naturalmente in caso di richiesta danni avanzata da controparte alla
nostra compagnia, questa avrà l’onere di informarci.
La denuncia cautelativa deve indicare i dati anagrafici del denunciante, il
numero identificativo della polizza assicurativa, i dati della
controparte e la targa del mezzo (se conosciuti) la descrizione del
sinistro, ossia dinamica, luogo, data e ora indicativa in cui si è verificato.
Se poi al momento del sinistro erano presenti dei testimoni allora è
opportuno, se si conoscono, indicarne i nomi, perché potrebbero essere
molto utili.
Attenzione però, questo è il contenuto della denuncia cautelativa nel caso
in cui il sinistro si sia effettivamente vetrificato, anche se con conseguenze
minime.
Diverso è il caso in cui la denuncia viene inviata alla propria compagnia in
caso di sinistro falsamente segnalato. In questo caso l’assicurato non
dovrà fare altro che negare l’accaduto e il proprio coinvolgimento nel
sinistro.
La denuncia cautelativa, che non è altro che una lettera raccomandata,
deve essere presentata nel termine di tre giorni rispetto a quello in cui si è
verificato il sinistro. A stabilirlo è l’art. 1913 c.c, ai sensi del quale
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“L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente
autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è
necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla
conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni
di salvataggio o di constatazione del sinistro.”
Chiariti i termini di presentazione della denuncia cautelativa, è opportuno
precisare che il caso finora descritto, ossia sinistro senza conseguenze
rilevanti, non è l’unico in cui può essere opportuno presentare la denuncia
cautelativa. Essa può rappresentare uno strumento molto utile anche
quando la dinamica del sinistro non è così chiara e quindi è opportuno che
siano degli esperti a esaminare i fatti e anche quando, come accennato
sopra, si teme di poter subire una truffa a causa di un incidente falso.
Il caso del sinistro falso è sicuramente uno dei casi più spiacevoli che può
capitare a chi circola per strada. E’ bene sapere però che anche in questo
caso la presentazione della denuncia cautelativa può aiutarci ed evitare
che la nostra compagnia sia costretta a pagare un risarcimento non
dovuto.
In questo caso nella denuncia cautelativa, dopo avere fornito i propri dati e
quelli, se conosciuti naturalmente, del “truffatore” si dovrà specificare che
non si è stati minimamente coinvolti nel sinistro che potrebbe essere
denunciato. In questo modo la compagnia starà in allerta qualora dovesse
ricevere richieste risarcitorie infondate e potrà presentare perfino una
querela alle Autorità competenti se dovesse rilevare che nei suoi confronti
è stata messa in atto una vera e propria truffa. Una delle conseguenze più fastidiose di un incidente stradale è
certamente quella che comporta l’aumento del premio assicurativo.
Ecco, se si vuole scongiurare questo effetto negativo, soprattutto se del
sinistro denunciato non si ha alcuna responsabilità, allora la denuncia
cautelativa essere davvero molto utile.
La Corte di Cassazione infatti nella sentenza n. 18603/2016 ha chiarito
che: “al fine della corretta applicazione della clausola del contratto di
assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli (o
natanti) a motore, la quale preveda, in conformità del dettato legislativo
(art. 12 legge n. 990 del 1969, applicabile ratione temporis), la variazione
in aumento o diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione,
in relazione al verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo
(cosiddette clausole “bonus malus”), la variazione “in pejus” opera
esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità
dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.
Pertanto, qualora la compagnia assicurativa abbia ricevuto una richiesta di
risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e
quest’ultimo venga tempestivamente a contestarne l’esistenza
(trasmettendo denuncia cautelativa ai sensi dell’art. 1913 co l c.c.) al
fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa
assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con
il terzo, ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato,
fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la
variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta,
e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia
nell’accertamento del danno, in relazione all’art. 1218 c.c., e nella tutela
degli interessi del proprio assicurato, in relazione all’art. 1375 c.c. (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1991).”
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