Famiglia di Fatto

Famiglia di Fatto

La famiglia di fatto è l’unione di due persone non legate davincolo matrimoniale ma la cui relazione presentacarattere di stabilità. Ecco la guida completa conapprofondimenti e giurisprudenza. Il concetto di “famiglia” ha subito negli anni importanticambiamenti. Se all’epoca dell’assemblea costituente perfamiglia, dal punto di vista giuridico, si intendevaessenzialmente un’unione stabile di due persone di sessoopposto finalizzata alla filiazione, negli ultimi anni (inparticolare, nell’ultimo ventennio) tale concetto ha subitoimportanti trasformazioni dettate dal dinamismo etico eculturale che caratterizza la società attuale.Non ogni convivenza, cioè non ogni condizione di duesoggetti che condividono esperienze comuni senza chesia stato contratto matrimonio, può generare sul pianogiuridico una famiglia di fatto. Occorre infatti l’elemento,di fatto appunto, del “convivere come famiglia”: nonbasta il singolo evento episodico, ma occorre che vi siauna vera e propria comunione d’intenti tra conviventi(caratterizzata da stabilità, solidità del vincolo e nonoccasionalità), un convivere “come se” si fosse marito emoglie. In tal senso una delle prime pronunce della Corte diCassazione (in particolare, la sentenza n. 6381 dell’8Giugno 1993) ha ammesso l’esistenza di un centro diimputazione di interessi diverso ed autonomo rispetto allafamiglia fondata sul matrimonio, affermando che: “taleconvivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, noncontrasta né con norme imperative, non esistendonorme di tale natura che la vietino, né con l’ordinepubblico, che comprende i principi fondamentaliinformatori dell’ordinamento giuridico, né con il buoncostume, inteso (…) come complesso dei principi eticicostituenti la morale sociale di un determinato momentostorico”. Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessaria, più neldettaglio, la sussistenza di quattro importanti requisiti: laconvivenza qualificata, il riconoscimento nellasocietà della coppia come famiglia, la stabilità dellarelazione affettiva che lega i conviventi e la mancanza diun atto di matrimonio. Per quanto riguarda i figli, a seguito dell’emanazione deldecreto legislativo numero 154/2013 il nostro ordinamentonon fa più alcuna distinzione tra figli legittimi e figlinaturali, con la conseguenza che la loro posizionenell’ordinamento non è in alcun modo condizionatadall’essere parte di una famiglia di fatto.Per la coppia di fatto, invece, le cose cambiano, in quanto(come vedremo meglio più avanti) il nostro ordinamentonon equipara i rapporti interni ed esterni della stessa aquelli di due soggetti uniti in matrimonio.La rilevanza giuridica della sola convivenza qualificatatra due persone, di conseguenza, è data da norme dilegge speciali, quali, ad esempio, quelle che permettonol’accesso alla procreazione medicalmente assistita oquelle che legittimano il convivente a domandare lanomina dell’amministratore di sostegno per il suo partner.Altri casi in cui la convivenza assume rilevanza giuridicasono rappresentati dal diritto del convivente di astenersidal testimoniare in un processo penale a carico del suopartner e dalla possibilità di subentrare nel contratto dilocazione del compagno deceduto.Ma le ipotesi sono molte altre ancora. I rapporti all’interno della famiglia di fatto non subisconoalcuna differenza rispetto a quelli in essere nelle famiglie”tradizionali” solo per quanto riguarda le relazioni tragenitori e figli, con l’obbligo per entrambi i genitoriconviventi di esercitare la normale responsabilitàgenitoriale e di mantenere, istruire ed educare la prole.In capo ai partner, invece, non esistono i diritti e i doverireciproci che il nostro ordinamento pone in capo aiconiugi.Tuttavia, deve considerarsi che le erogazioni di denarocompiute in favore del compagno sono tendenzialmentericondotte dal nostro ordinamento a ipotesi diadempimento di obbligazioni naturali, ovverosiaconnesse a doveri morali o sociali reciproci, con larilevante conseguenza che, a meno che non vi siasproporzione tra l’elargizione e l’esigenza da soddisfare,manchi la spontaneità o vi sia incapacità del disponente,le somme elargite non devono essere restituite. Se la coppia parte di una famiglia di fatto decide dicessare la propria convivenza per disaccordo, tra gli excompagni non restano né obblighi né diritti reciproci. Ibeni di ciascuno tornano in capo esclusivamente a chi liha comprati e lo stesso vale per la casa di abitazione. Va a questo punto precisato che, con la legge numero76/2016, sono stati formalizzati nel nostro ordinamento icd. contratti di convivenza.Si tratta, in particolare, di accordi mediante i quali allacoppia di fatto è data la possibilità di regolare laconvivenza, i rapporti patrimoniali e alcuni specifici aspettidei rapporti personali, oltre che gli aspetti economicidell’eventuale cessazione della convivenza.Per poter stipulare un contratto di convivenza, ènecessario che le parti siano legate da un vincolo affettivoe convivano more uxorio. Quando, infine, muore un membro della coppiaappartenente a una famiglia di fatto, lo stesso non ha deidiritti successori riconosciuti automaticamente dal nostroordinamento (come, invece, avviene per il coniuge) epotrà beneficiare di parte dell’eredità del defunto solose questi lo abbia nominato erede per testamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *