L’obbligo vaccinale anti Covid-19 viola il rispetto della persona

L’obbligo vaccinale anti Covid-19 viola il rispetto della persona

Cosa resta della dignità di una persona se gli si toglie illavoro, lo stipendio, i mezzi di trasporto pubblici, lerelazioni di società e tutto quanto prevedano le sanzioniper i non vaccinati? L’art. 32 della Costituzione nel prevedere le condizioni diun obbligo sanitario indica chiaramente il requisito delrispetto della persona: “La legge non può in nessun casoviolare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.Questo articolo analizza l’obbligo vaccinale anti Covid-19in riferimento al recente DL 1/2022 e dimostra laviolazione del rispetto di tale requisito.A prima vista una puntura sul braccio, a chispontaneamente si reca presso un hub vaccinale, attendeil suo turno, appone la sua firma sul documento diconsenso informato e solleva la manica della camicia,sembrerebbe quanto di più rispettoso ci possa esseredella persona.Basta però riflettere su quali siano stati gli strumenti dicoercizione che lo hanno indotto a quella “spontaneità”perché le cose inizino a cambiare. Consideriamo una persona che si decida a vaccinarsicontro il Covid-19 dopo l’entrata in vigore del recentedecreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti perfronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neiluoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti dellaformazione superiore”.E immaginiamo di porre su due piatti di una bilancia lavaccinazione da una parte, e la non-vaccinazionedall’altra, quest’ultima raffigurata dal successivoincremento delle costrizioni, cominciando dalla prima, edaggiungendo via via i successivi inasprimenti secondo illoro ordine temporale.Ora, ogni persona assegna un “peso” al vaccino.Per esempio, taluni considerano il vaccino talmenteinnocuo o vantaggioso da non avere alcun peso, semmaiuna spinta verso l’alto. Queste persone sono moltissime esono corse a vaccinarsi senza esitazione.Per altri, il vaccino è ritenuto pericoloso e pesantissimo dasopportare. Sono questi ultimi l’obiettivo della campagnavaccinale del governo, che è molto ambiziosa.Il governo, per dare un’accelerazione, è così intervenutoad aggiungere sanzioni pesanti sul piatto della nonvaccinazione – c.d. metodo “nudge” delle spintarelle – conl’obiettivo di controbilanciare il peso della vaccinazioneche grava nella mente dei soggetti recalcitranti. Riteniamo che, nel pieno rispetto della logica “nudge”, siapossibile convenire che il moto del cittadino verso l’hubvaccinale si abbia quando la forza delle “spintarelle”eguagli o superi le resistenze che nella mente delsoggetto si oppongono alla vaccinazione. E’assolutamente lecito ipotizzarlo perché coerente con ilmetodo coercitivo, che sennò non si spiegherebbe.Il ragionamento da questo momento prosegue piùagevolmente.Assumiamo che vi sia almeno una persona che sisottoponga a vaccinazione anti covid-19 dopo avere lettole misure a carico dei non vaccinati, ed averle ritenute nonpiù sopportabili. Negare questa ipotesi significacontraddire il decreto legge. Ne consegue che il pesodella vaccinazione per costoro ha eguagliato i contrappesi”nudge”. Tale circostanza determina la seguenteequazione – al netto di coloro che resistono ancora, per iquali la vaccinazione è addirittura più pesante:Vaccinazione anti Covid-19 = Sommatoria di tutte lecostrizioni necessarie ad indurlaStabilita questa equazione, non resta che risolverla pervedere in che cosa consista la “spontaneità” delvaccinato, e si vede che consiste di tutto quello che gli èstato sottratto e che gli verrà restituito solo dopo lavaccinazione. Ora, ci si domandi: cosa resta della dignità di una personase gli si toglie il lavoro, lo stipendio, i mezzi di trasportopubblici, le relazioni di società e tutto quanto prevedano lesanzioni per i non vaccinati?Le sanzioni stabilite dal DL 1/2022 sono l’umiliazione piùgrande che una persona possa subire, in via oggettiva.E’ del tutto irrilevante poi, che tali umiliazioni non faccianoparte del trattamento sanitario, dal momento che nerisultano equivalenti per il criterio esposto.Il metodo “nudge” si ritorce contro di sé nel momento incui stabilisce una relazione di equivalenza tra le sue”spinte” e l’obiettivo che si propone. Quelle sitrasferiscono su questo. E se questo è un trattamentosanitario, la compressione della libertà non può violare ilrispetto della persona. Chi era abituato ad utilizzare ilmetodo “nudge” per ridurre il traffico in centro città [1]non ha riflettuto che il rispetto della persona è un requisitoessenziale da considerare quando dall’automobile nuovasi passa ad imporre un trattamento sanitario.L’obbligo vaccinale è limitato negli aspetti coercitivi da untetto costituzionale molto chiaro: il rispetto della persona.Un trattamento sanitario rispettoso in sé, ma che vieneottenuto con metodi che non lo sono è un trattamentosanitario che viola il rispetto della persona.Se la Costituzione prevede per l’obbligo sanitario, e soloper quello, il limite del rispetto della persona,evidentemente esclude la possibilità che tale obbligopreveda sanzioni che lo oltrepassino.Per queste ragioni si ritiene conclusa la nostra deduzione.L’obbligo vaccinale è in violazione del requisito delrispetto della persona previsto dall’art. 32 dellaCostituzione.

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