Quota 102: quando si va in pensione

Cos’è quota 102
Quota 102 è il trattamento di pensione anticipata introdotto dalla manovra di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021), che la disciplina al comma 87 dell’art. 1.
La misura è stata così definita perché consente a determinate categorie di lavoratori di poter andare in pensione anticipatamente a condizione che nel corso del 2022 compiano 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva.
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Nel caso in cui i suddetti requisiti vengano maturino nel corso del 2022 sarà possibile accedere al trattamento pensionistico di quota 102 anche dopo il 31 dicembre del 2022.
A chi è destinata quota 102
Quota 102 è un trattamento pensionistico anticipato che la manovra di bilancio ha previsto in favore sia dei lavoratori autonomi che dei lavoratori subordinati del settore pubblico e privato.
Durata di quota 102
Quota 102 è una misura ponte, introdotta a causa della mancata proroga di Quota 100, che verrà applicata solo nel 2022 in attesa di mettere a punto una misura strutturale.
Quando parte quota 102
Con quota 102 i lavoratori del settore privato potranno uscire dal lavoro a partire dal 1° maggio del 2022.
I lavoratori del settore pubblico invece dovranno attendere il 1° agosto del 2022 per uscire dal lavoro e beneficiare di quota 102.
Da quando decorre quota 102
La decorrenza del trattamento pensionistico anticipato con quota 102 è sottoposto al sistema posticipato di decorrenza delle “finestre.”
Per i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati del settore privato, in particolare, è prevista una finestra di tre mesi.
La pensione pertanto decorre dalle seguenti date:
per chi è iscritto all’assicurazione generale obbligatoria il trattamento
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spetterà a partire dal primo giorno del quarto messe successivo a quello in cui i suddetti requisiti di accesso giungono a maturazione; per chi invece è iscritto a una gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria, il termine di decorrenza è il primo giorno successivo alla finestra trimestrale.
Cumulabilità di quota 102
Quota 102 è cumulabile solo con redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale entro il limite dei 5000 euro annui.
Non cumulabilità di quota 102
Quota 102 non è cumulabile con ulteriori redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato, anche se questi vengono prodotti all’estero. Tale incumulabilità decorre dalla decorrenza del trattamento con quota 102 fino al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2024).
Quota 102 anche in regime di cumulo
Si può accedere alla pensione con quota 102 anche in regime di cumulo, ossia cumulando i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, in quelle esclusive (dipendenti pubblici), in quelle sostitutive Inps e nella gestione separata.
Non sarà invece possibile procedere al cumulo dei contributi versati dai liberi professionisti nelle gestioni loro dedicate.
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