Sicurezza sul lavoro: preposto e obblighi formativi del datore

Sicurezza sul lavoro: preposto e obblighi formativi del datore

Novità in materia di sicurezza sul lavoro 

Il decreto fisco lavoro, convertito nella legge n. 215/2021 e pubblicato sulla Gu del 20 dicembre 2021 interviene in materia di sicurezza sui posti di lavoro apportando alcune importanti novità, attraverso la modifica del dlgs n. 81/2008 che contiene l'”attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

Nomina del preposto 

La disposizione di modifica prevede che d’ora in poi i datori di lavoro pubblici e privati, così come i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze conferite, debbano individuare il soggetto preposto o i preposti per eseguire le attività di

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vigilanza contemplate dall’articolo 19. 

Il “preposto”, ai sensi dell’art. 2 del dlgs n. 81/2008 è infatti colui che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” 

Il suddetto art. 19, impone in particolare al preposto: 

grazie alla modifica del decreto fisco – lavoro “di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. 

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”; 

in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”; 

di frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 

Preposto che, nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, i datori

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di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente. 

Diritti, obblighi e tutela del preposto 

Il decreto fisco – lavoro prevede inoltre che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza, ma che lo stesso non debba subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività. 

In virtù dell’importanza del ruolo rivestito dal preposto il decreto prevede altresì che le attività formative di questo soggetto debbano svolgersi interamente in presenza e ripetute con cadenza minima biennale e comunque quando si rende necessario a causa dell’evoluzione di rischi già presenti o dell’insorgenza di nuovi. 

Formazione obbligatoria del datore 

Novità anche per il datore di datore, che in virtù del decreto fisco, non dovrà solo assicurarsi che i lavoratori conoscano le regole di sicurezza da rispettare nell’ambiente di lavoro. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovrà infatti adottare un accordo con il quale dovrà accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, per garantire: 

“l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di 

aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

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Formazione del datore, così come dei dirigenti e dei preposti, a cui deve seguire un aggiornamento in base ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

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