Appropriazione indebita

Appropriazione indebita

Il reato di appropriazione indebita è previsto e punito dall’art. 646 del codice penale che recita:  

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.  

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata“.  

Soggetto attivo del reato 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque abbia il possesso materiale del bene. L’unica eccezione à rappresentata, ovviamente, dal proprietario della cosa, stante il requisito dell’altruità. 

Di conseguenza, possono essere condannati per appropriazione indebita i comproprietari, i compossessori, i coeredi e i soci (Cass. SS.UU., n. 37954/2011; SS.UU. n. 1327/2005).  

Con particolare riferimento al comproprietario, il reato in analisi può configurarsi solo quando egli sia anche l’unico possessore del bene. In caso contrario, si configura la sottrazione di cose comuni, punita dall’articolo 627 del codice penale.  

L’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita 

Elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita è il dolo specifico, giacché oltre alla rappresentazione della coscienza e della volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui posseduta, occorre lo specifico ed ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante una condotta che eccede le facoltà o i diritti compresi nel titolo del possesso (la c.d. interversione del possesso), senza che sia indispensabile che il profitto ingiusto sia effettivamente conseguito (Cass. n. 32155/2012). 

Appropriazione indebita: la pena 

Come si vede, l’appropriazione indebita, a seguito delle modifiche apportate dalla legge anticorruzione 2018, è punita con: 

la reclusione da due a cinque anni 

la multa da euro 1.000 a euro 3.000 

È stato il ddl anticorruzione 2018 (convertito in legge nel mese di dicembre 2018) a sancire un giro di vite sulle pene previste dall’art. 646 c.p.  

Prima dell’intervento normativo, infatti, il reato di appropriazione indebita era punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 1.032 euro.  

Appropriazione indebita aggravata 

Nel caso in cui il fatto sia stato commesso da chi possedeva il bene a titolo di deposito necessario è tuttavia previsto un aumento di pena che è connesso alla maggiore riprovazione sociale che tale circostanza suscita ma che l’articolo 646 non quantifica espressamente. 

Si precisa che si ha deposito necessario nel caso in cui lo stesso non sia frutto di una libera scelta, ma sia determinato da qualche accidente, come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o un altro accadimento non previsto. 

Appropriazione indebita, prescrizione 

Il normale termine di prescrizione del reato di appropriazione indebita (ossia senza tenere conto delle interruzioni) è di in sei anni. 

Infatti, l’articolo 157 del codice penale (v. libro primo titolo VI del codice penale) stabilisce che “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione”.  

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La procedibilità del reato 

Il reato di appropriazione indebita è punibile sempre a querela della persona offesa. 

Il decreto legislativo numero 36/2018 ha infatti abrogato la previsione in forza della quale il reato in analisi era eccezionalmente procedibile d’ufficio se il fatto era commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o se ricorreva taluna delle circostanze indicate nell’art. 61, n. 11, c.p. (ovverosia il fatto era commesso con abuso di autorità o di relazioni domestiche o con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità ). 

A tal proposito va ricordato che il diritto di querela va necessariamente esercitato nel termine massimo di tre mesi decorrenti dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. 

Appropriazione indebita e restituzione denaro 

La finalità della norma che sanziona l’appropriazione indebita è quella di punire, con lo strumento penale, chiunque si trovi ad avere la disponibilità di un bene e, approfittando di tale situazione di “vantaggio”, si comporti rispetto allo stesso uti dominus, ossia come se ne fosse il proprietario, senza in realtà esserlo. 

Soggetto attivo del reato può essere, quindi, chiunque abbia il possesso del denaro o della cosa, sorto in base a qualsiasi titolo purché non idoneo al trasferimento della proprietà . 

Consumazione del reato 

Il reato di appropriazione indebita si intende consumato quando il soggetto che ha la disponibilità della cosa pone in essere un comportamento idoneo a esprimere la volontà di appropriarsene in via definitiva. 

Appropriazione indebita e furto: le differenze 

Presupposto della fattispecie criminosa de qua, che vale a distinguerla da quella del reato di furto, è la situazione di possesso della cosa altrui, sorto in base a qualsiasi titolo, purché non idoneo al trasferimento della proprietà . 

Pur richiamando i medesimi concetti di natura civilistica, la nozione di possesso della fattispecie incriminatrice se ne differenzia, involgendo ogni situazione giuridica che si concretizza nel potere di disporre della cosa in modo autonomo al di fuori della sfera di vigilanza del proprietario, abbracciando in tal senso anche la detenzione (cfr. Cass. n. 34851/2008; n. 39909/2007). 

Finalità della previsione sanzionatoria è quella di punire, con lo strumento penale, chiunque si trovi ad avere la disponibilità di un bene e approfittando di tale situazione di vantaggio si comporti rispetto allo stesso, uti dominus, ossia come se ne fosse il proprietario, compiendo atti di destinazione del bene stesso incompatibili sia con il titolo che con le ragioni che ne legittimano il possesso (o la detenzione). 

Il delitto si intende consumato con il compimento della condotta appropriativa, ovvero quando il soggetto si comporta uti dominus verso la cosa della quale ha disponibilità per qualsivoglia motivo. 

La giurisprudenza sull’appropriazione indebita 

Riportiamo qui di seguito quanto affermato dalla Cassazione in materia di appropriazione indebita in alcune recenti sentenze: 

Cassazione sentenza n. 4293/2022 

Per costante insegnamento di questa Corte, la creazione ed utilizzazione extracontabile di fondi sociali non integra di per sé il reato di appropriazione indebita qualora risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente a quello della società (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998). 

Cassazione sentenza n. 43656/2021 

Solamente in presenza di aggravanti ad effetto speciale può ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod. pen., mentre in tutti gli altri rimanenti casi rimane ferma la procedibilità esclusivamente a querela di parte (si veda, in termini, Sez. 2, sentenza n. 21700 del 2019).  

Cassazione sentenza n. 37300/2019 

Il più recente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, ritiene che il delitto di appropriazione indebita sia reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza  del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione. 

Cassazione sentenza n. 24471/2019 

Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale che considera sussistente il reato di appropriazione indebita, anche nell’ipotesi di uso indebito della cosa, qualora ricorrano determinate circostanze. Quello che conta è che l’uso indebito del bene, sia avvenuto trascendendo completamente – come nel caso di specie – i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia il bene, di modo che l’atto comporti un impossessamento, sia pure temporaneo, del bene, determinandosi così quell’inversione del possesso che costituisce l’elemento oggettivo della struttura del reato.  

Cassazione sentenza n. 45298/2017 

L’appropriazione indebita si verifica nel momento in cui il detentore attua la c.d. interversione del possesso che consiste nell’attuare sul bene di proprietà altrui atti di disposizione uti dominus e, quindi, nell’intenzione di convertire il possesso in proprietà “. Tuttavia “la semplice ritenzione del bene, quando origini da una lite civile in cui ognuno dei contendenti fa valere le proprie ragioni nei confronti dell’altro, non costituisce, di per sé, un indice sicuro della volontà di intervertire il possesso e cioè un comportamento uti dominus, potendo, al più, essere qualificato come un mero inadempimento come tale solo civilisticamente sanzionabile.  

Cassazione sentenza n. 15815/2017 

Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l’acconto sul prezzo del bene promesso in vendita. 

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