Punti patente e omessa comunicazione conducente: quando c’è giustificato motivo
Per il Giudice di Pace di Latina si ravvisa l’esimente ex art.
126-bis C.d.S. se l’impossibilità di individuare il
trasgressore è dovuta all’utilizzo del veicolo da parte di
familiari
Patente a punti e comunicazione conducente al
momento della violazione
Cosa dice il Codice della Strada
Giustificato e documentato motivo
Il punto della Cassazione
Patente a punti e comunicazione
conducente al momento della
violazione
In materia di violazioni che prevedono la decurtazione di
punti dalla patente, si ritiene ravvisabile l’esimente del
“giustificato e documentato motivo” prevista dall’art. 126-
bis C.d.S. qualora il proprietario del veicolo comunichi la
manifesta impossibilità di individuare l’eventuale
trasgressore sia a causa del lasso di tempo intercorso tra
il fatto e la notifica del verbale, sia a causa dell’utilizzo del
veicolo da parte di familiari.
È questa la conclusione a cui è giunto il Giudice di Pace di
Latina nella sentenza n. 777/2020 (qui sotto allegata)
pronunciandosi sul ricorso avverso ordinanza ingiunzione
del proprietario di una vettura, vittoriosamente assistito
dall’avvocato Roberto Iacovacci.
Nei suoi confronti era stata rilevata inottemperanza
all’obbligo di fornire il nominativo del conducente ex art.
126-bis del Codice della Strada.
Cosa dice il Codice della Strada
Come noto, la norma si occupa della patente a punti e,
qualora venga accertata una violazione che comporta la
perdita di punteggio, pone in capo al proprietario del
veicolo (o altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196
C.d.S.) di fornire all’organo di polizia che procede i dati
personali e della patente del conducente al momento
della commessa violazione entro 60 giorni dalla data di
notifica del verbale di contestazione.
L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio dovrà poi
darne notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata.
La contestazione si intende definita, precisa il comma 2
dell’articolo in esame, quando è avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali
ammessi ovvero siano decorsi i termini per la
proposizione dei medesimi.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ex art. 196 cit., sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di
fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168.
Giustificato e documentato motivo
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta, si
evince come il ricorrente aveva provveduto a inoltrare la
prevista comunicazione, seppur con contenuto negativo
atteso il lasso di tempo intercorso dal fatto (20.12.2018) e
la notifica del verbale (8.02.2019) nonché l’utilizzo del
veicolo da parte dei familiari, con manifestata
impossibilità di individuare l’eventuale trasgressore.
Il giudicante evidenzia come l’art. 126-bis C.d.S., nella
versione modificata dal D.L. n. 262/2006, conv. nella L. n.
286/2006, prevede l’esimente del “giustificato e
documentato motivo” che viene ritenuto ravvisabile nel
caso in esame. Ciò determina l’accoglimento del ricorso e
l’annullamento dell’atto impugnato. Sul giustificato motivo
in caso omessa comunicazione si è pronunciata in diverse
occasioni la giurisprudenza.
Il punto della Cassazione
In un recente arresto, ovvero la sentenza n.
30939/2018, la Corte di Cassazione sulla nozione di
“giustificato motivo” della mancata conoscenza
dell’identità del conducente da parte del proprietario del
veicolo, di cui all’art. 126 bis C.d.S., comma 2, ne ha
parlato come “una nozione elastica (ascrivibile alla
tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di
consentire l’adeguamento della norma alla realtà da
disciplinare, articolata e mutevole nel tempo”.
Per la Suprema Corte “un giustificato motivo di mancata
conoscenza, da parte del proprietario del veicolo,
dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile
o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da
parte del proprietario” ad esempio, nelle ipotesi di
sottrazione delittuosa del veicolo o qualora il proprietario
che dimostri di avere ceduto in comodato l’autovettura a
terzi, prima della commissione dell’infrazione, con
contratto regolarmente registrato e con l’assunzione
dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la
comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente
in caso di contestazione di infrazione.
Ancora, il giustificato motivo si ritiene ravvisabile in
presenza “di situazioni imprevedibili ed incoercibili che
impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo
abbia guidato in un determinato momento nonostante
che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato
ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di
ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del
dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di
chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio,
redigendo e conservando elementari annotazioni scritte)”
La clausola generale del “giustificato motivo” va dunque,
in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come
inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà
sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe
consentito al proprietario di conoscere l’identità del
conducente del veicolo. Per contro, gli Ermellini non
ritengono possa ritenersi giustificato il proprietario che
dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza
aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per
conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo.
Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio
Marcon per la cortese segnalazione
Scarica pdf Giudice di Pace Latina n. 777/2020
• Foto: 123rf.com
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