Segnali stradali: stop al ricorso al Ministero

Segnali stradali: stop al ricorso al Ministero

Il decreto semplificazioni abroga la disposizione del
Codice della Strada che prevedeva in materia di
segnaletica stradale il ricorso al Ministero
Segnaletica stradale: abrogato il ricorso al Ministero
dei trasporti
Competenza in materia di segnaletica stradale
Come funzionava il ricorso al Ministero
Segnaletica stradale: abrogato il
ricorso al Ministero dei trasporti
Il decreto semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge
n. 120/2020, all’art. 49 del testo coordinato, contenente
le “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali” dispone
l’abrogazione del comma 3 dell’art. 37 del Codice della
Strada.
Il comma abrogato prevedeva che: “3. Contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso
ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite
nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che decide in merito.”
Alla luce di detta abrogazione, stante la mancanza di
indicazioni ulteriori da parte della legge di conversione
del decreto semplificazioni, chi d’ora in poi vorrà ricorrere
contro i provvedimenti e le ordinanze degli enti che
decidono per l’apposizione e la manutenzione della
segnaletica stradale, non avrà altro rimedio che il ricorso
al giudice amministrativo.
Competenza in materia di segnaletica
stradale
Prima di ricordare però come funzionava il ricorso al
Ministero dei Trasporti contro i provvedimenti in materia
di segnaletica stradale, è opportuno analizzare il
contenuto dell’intero articolo 34 del Codice della Strada.
Esso infatti, al comma 1, elenca i soggetti a cui spetta
l’apposizione e la manutenzione della segnaletica
stradale, ossia:
gli enti proprietari delle strade fuori dei centri abitati;
i comuni, nei centri abitati, anche in relazione ai
segnali di inizio e di fine del centro abitato, anche se
posizionati su strade non comunali;
il comune nelle strade private aperte all’uso pubblico
e nelle strade locali;
gli enti proprietari delle singole strade limitatamente
ai segnali relativi alle caratteristiche strutturali o
geometriche nei tratti delle strade che non sono di
proprietà del comune e all’interno dei centri abitati
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
I commi 2 e due bis dell’articolo prevedono inoltre che:
gli enti sopra citati possono anche autorizzare la
collocazione di segnali che indicano posti di servizio
stradali (esclusi quelli di avvio ai posti di pronto
soccorso a cui devono provvedere loro), in questo
caso apposizione e manutenzione spettano agli
esercenti;
detti enti possono anche utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune,
lingue regionali o idiomi locali della zona di
riferimento, oltre alla denominazione in lingua
italiana.
Come funzionava il ricorso al Ministero
Come anticipato, il ricorso al Ministero dei Trasporti ora
abrogato, era previsto nei casi in cui si voleva contestare
un provvedimento dell’ente competente in materia di
segnaletica. La disciplina di dettaglio del ricorso era
contenuta nell’art. 74 del Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Codice della Strada d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, anche’esso abrogato da una disposizione
dell’art. 49 del testo coordinato del decreto
semplificazioni dopo la conversione ad opera della legge
n. 120/2020.
Tanto per fare un esempio, pensiamo al titolare di
un’attività che voleva contestare l’istituzione di un senso
unico proprio nella strada antistante al suo negozio,
perché lesivo dei suoi interessi e guadagni.
Il soggetto in questo caso non doveva fare altro che
inoltrare il ricorso a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento sia all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero che
all’ente che aveva apposto il segnale stradale avendo
cura di indicare nell’atto:
gli estremi che identificano il provvedimento
impugnato;
i motivi per i quali lo stava impugnando;
eventuali proposte di modifica del provvedimento
contestato.
La proposizione del ricorso aveva l’effetto di sospendere
il provvedimento impugnato a meno che, sussistendo
ragioni d’urgenza, l’ente non decideva di dare esecuzione
provvisoria allo stesso, con l’obbligo di comunicarla al
ricorrente e all’Ispettorato Generale per la circolazione e
la sicurezza stradale con raccomandata con avviso di
ricevimento.
Ricevuto il ricorso l’Ispettorato svolgeva l’istruttoria e il
Ministero doveva decidere entro il termine di 60 giorni
dalla notifica dell’atto e, se accoglieva il ricorso, l’ente
che aveva emesso il provvedimento impugnato doveva
adeguarsi alla decisione dopo che il Ministero aveva
provveduto alla sua comunicazione anche al soggetto
ricorrente.
• Foto: 123rf.com
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