Telelaser: addio verbale senza prova della verifica di funzionalità e taratura

Telelaser: addio verbale senza prova della verifica di funzionalità e taratura

Il Giudice di Pace di Piombino rammenta come tutte le
apparecchiature di accertamento delle violazioni dei limiti
di velocità andranno sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e taratura
Telelaser: necessaria la verifica di funzionalità
Verifiche periodiche di funzionalità e di taratura
Telelaser: necessaria la verifica di
funzionalità
Addio multa per violazione dei limiti di velocità rilevata a
mezzo di Telelaser se l’amministrazione non dimostra
l’avvenuta verifica di funzionalità dell’apparecchiatura
di rilevamento elettronico della velocità. A seguito della
pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l’art. 45, comma 6, del
Codice della Strada, tutte le apparecchiature impiegate
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità
dovranno essere sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura.
Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Piombino nella
sentenza n. 56/2020 (qui sotto allegata) accogliendo il
ricorso di un conducente sanzionato per aver violato i
limiti di velocità previsti dal Codice della Strada e
vittoriosamente assistito dall’Avv. Roberto Iacovacci.
Il ricorrente aveva impugnato innanzi al giudice onorario
l’ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva
rigettato il ricorso dallo stesso azionato in via gerarchica
avverso un verbale elevato dalla Polstrada tramite
Telelaser. Tuttavia, il magistrato rileva come l’ordinanza
ingiunzione appaia di fatto carente nella sua motivazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, ha dato per scontata
l’avvenuta verifica di funzionalità dell’apparecchiatura di
rilevamento elettronico della velocità. In realtà, neppure
innanzi allo stesso Giudice di Pace l’amministrazione è
riuscita a dimostrare l’effettuazione della suddetta
verifica.
Verifiche periodiche di funzionalità e di
taratura
A motivazione della sua decisione, il giudicante richiama
quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 113/2015 con cui è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del
d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature
impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di
funzionalità e di taratura.
La Corte di Cassazione (cfr. da ultimo ord. n. 11176/2020)
ha inoltre chiarito che per effetto di tale dichiarazione di
illegittimità costituzionale, tutte le apparecchiature di
misurazione della velocità devono essere sottoposte
a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e
dunque, in caso di contestazioni circa l’affidabilità
dell’apparecchio, il giudice darà tenuto ad accertare se
tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. n.
32369/2018, n. 533/2018).
Poiché la prova del corretto funzionamento
dell’apparato di rilevazione a distanza, e quindi
dell’esistenza dell’omologazione iniziale e delle tarature
periodiche di quest’ultimo, rappresenta un elemento
costitutivo della fattispecie, essa andrà fornita a cura
dell’Amministrazione e verificata anche in difetto di
specifica richiesta del ricorrente, essendo a tal fine
sufficiente la semplice contestazione dello scorretto
funzionamento, ovvero della mancata prova del corretto
funzionamento, dello strumento medesimo.
Questa prova non potrà essere fornita con altri mezzi (cfr.
Cass. n. 9645/2016), ad esempio facendo ricorso alle
dichiarazioni degli agenti addetti all’apparato di
rilevamento a distanza: una mera percezione sensoriale,
infatti, non potrà validamente sostituire la prova
scientifica fornita dalla taratura dello strumento, e
neppure ad essa (stante la sua natura meramente
soggettiva) potrà essere attribuita la fede privilegiata che
assiste invece i fatti direttamente compiuti o verificati,
nella loro effettiva esistenza e consistenza, dal pubblico
ufficiale.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo
Giorgio Marcon per l’invio del provvedimento
Scarica pdf Giudice di Pace di Piombino, sent. n. 56/2020
• Foto: 123rf.com
In evidenza oggi:
Diritto di famiglia post Covid: oggi il corso sugli
aspetti patrimoniali
Avvocati e social media: webinar su comunicazione e
deontologia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *