Codice Rosso “e violenza di genere”

Codice Rosso “e violenza di genere”


Strumenti e disciplina dell’attuale normativa.
Gli episodi di violenza di genere rappresentano purtroppo una costante nella cronaca quotidiana. Non c’è giorno che passi, purtroppo, in cui siamo costretti ad aver notizia dei più diversi delitti (maltrattamenti, omicidi, violenza sessuale, tanto per citarne alcuni) consumati, ovvero tentati, in danno alle donne.
A fronte del progressivo aumento di tali reati e di alcune riprorevoli pratiche (come ad esempio la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), il legislatore è intervenuto introducendo una serie di norme atte a disciplinare nuove fattispecie di reato ( es. il revenge porn di cui all’art 612 ter. C.p.) nonché ad inasprire l’apparato sanzionatorio, garantendo al contempo una maggiore celerità nell’accertamento dei fatti in fase di indagini preliminari.
Fatta questa doverosa premessa, andiamo ora a vedere in cosa consiste il “CODICE ROSSO” e quali sono le novelle apportate al codice penale e di procedura penale.
La L. 19 luglio 2019 n. 69, denominata appunto “Codice Rosso”, come già esposto è intervenuta sia sotto il profilo sostanziale che in quello procedurale.
Partendo da quest’ultimo, la norma ha voluto imprimere un’accellerazione alla fase d’indagine attraverso le seguenti misure:
• Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce immediatamente, anche oralmente, al pubblico ministero;
• Tutti gli atti d’ indagine delegati dal pubblico ministero devono avvenire senza ritardo;
• Acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero qualora proceda per i reati di violenza di genere o violenza domestica, deve entro 3 giorni provvedere all’ascolto della persona offesa, ovvero del querelante che abbia sporto denuncia-querela, potendo prorogare tale termine, sempre nell’interesse della persona offesa, in caso ci sia bisogno di tutelare i minori o per la delicatezza/riservatezza delle indagini;
Oltre a questi interventi, la norma è intervenuta anche in tema di misure preventive e cautelari, garantendo ad esempio l’esecutività delle misure di allontanamento per il tramite dell’utilizzo del braccialetto elettronico, strumento già previsto dal nostro sistema in tema di misure cautelari.
Sotto il profilo squisitamente sostanziale, il legislatore ha introdotto nel codice penale 4 nuove fattispecie di reato, e più precisamente:
 il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici;
 violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni;
 il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
 il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. Tale fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
Insieme a questi interventi, come già detto, il legislatore ha inasprito le sanzioni delle fattispecie di reato già previste dal nostro codice penale, e più dettagliatamente:
I. Per il reato di cui all’art 572 c. p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi) la pena prevista è compresa tra i tre ed i sette anni di reclusione, aumentata fino alla metà se commesso in danno di persona in stato di gravidanza, ovvero disabile ai sensi della l 104/92.
II. Per il reato di stalking di cui all’art. 612 bis, la pena ora prevista è di un minimo di 1 ad un massimo di 6 anni di reclusione;
III. Per il reato di violenza sessuale ex art 609 -bis c.p., la sanzione prevede ora la reclusione per un minimo di 6 anni ad un massimo di 12 anni:
IV. Per il reato di violenza sessuale di gruppo ex art 609 octies c.p., l’attuale sanzione è rappresentata da un minimo di 8 ad un massimo di 14 anni di reclusione.
Malgrado i numerosi interventi, ad oggi purtroppo ancora assistiamo a numerosi casi di violenza di genere. L’auspicio è che insieme alla presenza di strutture destinate all’ascolto ed alla tutela delle donne offese da tali reati, si arrivi ad una vera e propria rivoluzione culturale che contribuisca nel tempo ad una notevole diminuzione di siffatti delitti.
Abg. Andrea Pagnotta

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