Governo: COVID-19 – dal 15 ottobre Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro

Governo: COVID-19 – dal 15 ottobre Green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri, con
l’introduzione del Green pass
obbligatorio nei luoghi di lavoro, ha
aggiornato le relative FAQ in
materia.
Fonte: Governo
Chi controlla il libero professionista? E il titolare di
un’azienda che opera al suo interno?
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro
pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività
lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal
decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che
opera al suo interno viene controllato dal soggetto
individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a
verificare che la dipendente abbia il green pass?
Sì.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green
pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di
lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere
utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà
derogare alla regola del metro di distanziamento?
No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza
previste da linee guida e protocolli vigenti.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul
personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso
in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la
presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel
rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto
dal decreto-legge n. 127 del 2021.
Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile
accedere con la Certificazione verde COVID-19?
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per:
– partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose
– accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre
strutture e permanere nelle sale di aspetto di pronto
soccorso e reparti ospedalieri
– spostarsi in entrata e in uscita dai territori
eventualmente classificati in “zona rossa” o “zona
arancione”
– accedere ai seguenti servizi e attività:
a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il
consumo al tavolo, al chiuso; b. spettacoli aperti al
pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all’interno di strutture ricettive,
limitatamente alle attività al chiuso;
e. sagre e fiere, convegni e congressi;
f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente
alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi
per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività
di ristorazione;
h. sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i. concorsi pubblici.
– utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
a. aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
b. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i
collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta
Velocità;
d. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega più di
due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti;
e. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di
trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche
senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure
anti contagio.
– per accedere a scuole e università:
• chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni
scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la
Certificazione verde Covid-19. Questa disposizione non si
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che
frequentano i sistemi regionali di formazione, ad
eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi
formativi degli Istituti tecnici superiori. L’obbligo riguarda
non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba
accedere a una struttura del sistema nazionale di
istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per
l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i
centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di
istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti
tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
• il personale, gli studenti e chiunque acceda alle strutture
delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica
musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta
formazione collegate alle università devono possedere e
sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona
bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e
“rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si
applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio
nazionale alle seguenti categorie di persone:§
– ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla
campagna vaccinale;
– ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione
sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30
settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni
di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo
gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle
Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di
medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito
che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla
base di precauzioni e controindicazioni definite dalla
Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021. Sono
validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai
Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre
– ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o
due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La
certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà
rilasciata dal medico responsabile del centro di
sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla
Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021;
– alle persone in possesso di un certificato di
vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti
autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle
more dell’adozione della circolare del Ministero della
salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza
con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e
comunque non oltre il 15 ottobre 2021 (decreto-legge 6
agosto 2021, n.111).
I bambini sono esonerati dalla Certificazione verde
COVID-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti,
musei, parchi di divertimento?
Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla
certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e
servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il
“green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in
una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un
parco di divertimento.
La Certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da
parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia
e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio
dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto
il tampone molecolare o antigenico rapido.
Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli
Paesi e possono variare in base alla situazione
epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di
destinazione.
Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi
di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se
non ho una certificazione verde COVID-19? Sì, i clienti
di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di
ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la
propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un
locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde
COVID-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è
in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per
quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri
natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per
i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021
specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di
strutture ricettive”. [si veda FAQ specifica]
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della
struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non
alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto
a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in
possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di
consumo al tavolo al chiuso.
Chi accede ai centri termali esclusivamente per
usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza e per le attività
riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di
certificazione verde COVID-19?
No, in quanto l’obbligo di esibizione di una delle
certificazioni verdi COVID-19 previsto per i centri termali
dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di
accesso alle attività dei centri termali limitatamente
all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e
terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio
medico di famiglia o di uno specialista.
Per l’accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono
all’aperto senza precisi varchi d’ingresso (ad esempio
per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una
certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta
affermativa, quali sono le conseguenze in termini di
responsabilità in caso di inosservanza dell’obbligo?
L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione
verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decretolegge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi
privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad
esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori
(pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con
apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della
certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o
sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà
sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e
non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli
obblighi informativi.
L’obbligo di possedere una certificazione verde
COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni
tipo di eventi che si svolgono all’aperto in spazi non
delimitati e senza precisi varchi d’ingresso (ad
esempio in parchi, strade o piazze)?
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19
per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito
dall’articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito
della modifica introdotta dall’art. 3 del decreto-legge n.
105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la
loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli
spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal
vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19
non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano
in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di
accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici,
a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da
quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad
un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in
modo esclusivo all’evento stesso.
Per sagre e fiere locali vige l’obbligo della certificazione
verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).
Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o
in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di
ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è
necessario esibire la certificazione verde COVID-19?
Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori
possono accedere nella mensa aziendale o nei locali
adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai
dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal
fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le
certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno
2021.
I tassisti hanno l’obbligo di controllare il green pass
dei clienti?
No, i clienti non hanno l’obbligo di green pass.
I clienti che ricevono in casa un idraulico, un
elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il
green pass?
No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno
acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà
chiedere l’esibizione del green pass.
I privati potranno avere piattaforme per i controlli
analoghe a quelle della scuola e del pubblico
impiego?
Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se
ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto
di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che
disciplina le modalità di verifica.GOVERNO-COVID-19-DAL-15-OTTOBRE-GREEN-PASS-OBBLIGATORIO-PER-ACCEDERE-AI-LUOGHI-DI-LAVORO-2

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