L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quello che si verifica in strada ma
che il nostro ordinamento tutela come se si fosse
verificato durante il lavoro
Cos’è l’infortunio in itinere
Interruzioni e deviazioni
Infortunio in itinere a piedi o con mezzi pubblici
Infortunio in itinere in bicicletta
La Cassazione sull’infortunio in itinere
Raccolta di articoli e sentenze sugli infortuni in itinere
Cos’è l’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è un infortunio che non si verifica
propriamente sul luogo di lavoro ma che avviene:
durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla
propria abitazione, il luogo di lavoro,
durante il tragitto compiuto per recarsi da un luogo di
lavoro a un altro,
durante il tragitto necessario per la consumazione dei
pasti in assenza di mensa aziendale.
Interruzioni e deviazioni
Più nel dettaglio, l’inserimento dell’infortunio in itinere tra
le tutele assicurative apprestate dall’Inail è avvenuto con
la riforma apportata nel nostro ordinamento dal decreto
legislativo numero 38 del 2000.
Con tale intervento legislativo, in sostanza, si è previsto
che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
comprende anche l’infortunio in itinere, così come sopra
individuato, salvo il caso di interruzione o deviazione del
tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate, chiarendo che l’interruzione e la deviazione si
intendono necessitate quando sono dovute a cause di
forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o
all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Deviazioni per accompagnare i figli a scuola
Con la circolare numero 62 del 2014, l’Inail ha ammesso
che, a determinate condizioni, sia risarcibile anche
l’infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro
interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a
scuola.
A tal fine è necessario verificare le modalità e le
circostanze del singolo caso “attraverso le quali sia
ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e
“necessitato” tra il percorso effettuato e il
soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari,
la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Infortunio in itinere a piedi o con mezzi
pubblici
In linea generale, il risarcimento del danno da infortunio in
itinere spetta quando uno dei predetti tragitti è percorso
con i mezzi pubblici o a piedi.
Altri requisiti sono:
la finalità lavorativa,
la normalità del tragitto,
la compatibilità degli orari.
Infortunio in itinere in bicicletta
Si è inoltre specificato che l’assicurazione opera anche nel
caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato ma solo nel
caso in cui esso sia necessitato, purché il conducente sia
provvisto di abilitazione alla guida e ad esclusione del
caso in cui gli infortuni siano cagionati dall’abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di
stupefacenti e allucinogeni.
Di conseguenza, deve considerarsi risarcibile anche
l’infortunio in itinere avvenuto durante il trasporto in
bicicletta, quando l’utilizzo di tale mezzo di locomozione
debba essere considerato “necessitato” in ragione
dell’assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e
dell’impossibilità di percorrerlo a piedi (sul punto v., ad
esempio, Cass. n. 21516/2018).
La Cassazione sull’infortunio in itinere
Nell’esatta ricostruzione della fattispecie dell’infortunio in
itinere, con particolare riferimento ai casi in cui esso è
concretamente configurabile, un ruolo particolare è stato
svolto dalla giurisprudenza.
Terzo responsabile
Ad esempio, la recente sentenza n. 11279/2020, la
Cassazione ha specificato che “l’importo della rendita per
l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per
l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto
dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo,
al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto
illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte,
la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la
disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale
sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di
agire nei confronti del danneggiante per ottenere
l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello
indennizzato” (v. anche Cass. n. 12566/2018).
Violazioni del codice della strada
Con la pronuncia n. 3292 del 18 febbraio 2015, invece, la
Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio elettivo,
idoneo a escludere l’indennizzabilità dell’infortunio, va
valutato con particolare rigore rispetto a quanto effettuato
con riferimento all’infortunio che si verifica durante la
normale attività lavorativa, con la conseguenza di doversi
considerare come idonea a escludere la tutela assicurativa
anche la violazione di norme fondamentali del codice della
strada.
L’abilitazione alla guida
Di recente la Cassazione nella ordinanza n. 9375/2021
ha chiarito che: “l’art. 2, T.U. n. 1124/1965, per come
modificato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000 (secondo il quale,
per quanto qui rileva, (l’assicurazione […] non opera nei
confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida), dev’essere interpretato nel senso
che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in
cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia
conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui
sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo
di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi
che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della
prescritta abilitazione di guida.”
L’utilizzo del mezzo privato
Di certo, però, l’aspetto rispetto al quale la giurisprudenza
ha rivestito il ruolo maggiormente importante, a causa
dell’indeterminatezza della normativa di legge, è quello
relativo all’indennizzabilità dell’infortunio in caso di utilizzo
del mezzo proprio.
Interessante, ad esempio, è la sentenza n. 869/2015 del
T.A.R. della Sardegna, secondo la quale l’infortunio in
itinere subito dal lavoratore che utilizza il mezzo proprio
può essere indennizzato solo al ricorrere di tre condizioni:
innanzitutto, il percorso seguito e l’evento debbono
essere in rapporto causale, ovverosia il percorso deve
costituire per l’infortunato quello “normale per recarsi
al lavoro” e per tornare alla propria abitazione,
in secondo luogo tra l’itinerario seguito e l’attività
lavorativa deve sussistere un nesso almeno
occasionale e il primo non deve essere percorso dal
lavoratore solo per ragioni personali o in orari non
collegabili alla seconda,
infine, la necessità dell’uso del veicolo privato deve
essere accertata tenendo in considerazione la
compatibilità degli orari dei servizi pubblici rispetto
all’orario di lavoro dell’assicurato o la sicura non
fruibilità di questi in relazione all’impossibilità di
determinare la durata esatta della prestazione
lavorativa.
In materia, di particolare rilievo è poi la sentenza della
Cassazione numero 22154/2014, con la quale si è chiarito
che l’utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato con
particolare rigore, considerando che lo strumento normale
per la mobilita delle persone è costituito dal mezzo di
trasporto pubblico, che è quest’ultimo a comportare il
minor grado di esposizione al rischio di incidenti e che, in
particolare, l’indennità per infortunio in itinere non spetta
al lavoratore che abbia utilizzato il proprio mezzo di
trasporto per raggiungere il posto di lavoro distante poco
meno di un chilometro dalla propria abitazione, in quanto
tale condizione non giustifica la traslazione del costo di
eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico.
Il rischio elettivo
Dall’opera della giurisprudenza emerge quindi
chiaramente che il limite alla copertura assicurativa è
costituito principalmente dal rischio che deriva da una
scelta arbitraria del lavoratore, ovverosia il c.d. “rischio
elettivo” (cfr. Cass. n. 21249/2012).
Con una sentenza di qualche anno fa i giudici hanno
chiarito inoltre che la tutela va esclusa anche quando “il
collegamento tra l’evento ed il “normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”
risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente
su una mera coincidenza cronologica e topografica”, in
quanto in tal caso viene meno il fondamentale requisito
dell’occasione di lavoro (Cass. n. 17685/2015).
Di recente la Cassazione, a conferma dell’esclusione della
copertura Inail in caso di rischio elettivo, nella Cassazione
Civile, Sez. Lav., del 03 agosto 2021, n. 2218 si è
espressa nei seguenti termini: “in tema di infortunio “in
itinere”, indipendentemente dall’applicazione del D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 2, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 38
del 2000, art. 12), per rischio elettivo, che esclude la
cosiddetta “occasione di lavoro”, si intende una condotta
personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della
prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata
ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e
motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività
lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il
nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.”
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