Bonus facciate: da oggi non si sfugge all’obbligo di rilascio del visto di conformità fiscale

Bonus facciate: da oggi non si sfugge all’obbligo di rilascio del visto di conformità fiscale

Secondo l’articolo 121 del Decreto “Rilancio” per gli
interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi
compresi quelli che danno diritto al Superbonus), vi è la
possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della
detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in
alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del
credito corrispondente alla detrazione spettante
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo
sconto in fattura, è necessario richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato
dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti
commerciali e consulenti del lavoro, responsabili
dell’assistenza fiscale dei CAF) e della verifica di congruità
contenuta nell’asseverazione rilasciata dai professionisti
tecnici.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo
diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione
per la cessione o lo sconto:
per gli interventi di efficientamento energetico,
l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che
consente di dimostrare che l’intervento realizzato è
conforme ai requisiti tecnici richiesti e la
corrispondente congruità delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati.
per gli interventi antisismici, l’asseverazione da
parte dei professionisti incaricati della progettazione
strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico, secondo le rispettive competenze
professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi
professionali di appartenenza, dell’efficacia degli
interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28
febbraio 2017, n. 58 (come modificato dal decreto del
6 agosto 2020 n. 329). I professionisti incaricati
devono attestare anche la corrispondente congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.
Nel caso di Bonus facciate semplice conseguibile pulendo
e/o tinteggiando la facciata esterna, oppure
intervenendo su balconi, ornamenti o fregi. la situazione
cambia completamente perché non è stato previsto alcun
massimale di spesa, non è prevista la verifica di congruità
dei costi e nessun obbligo di utilizzo dei prezziari.
Tuttavia è stato accertato che talune imprese hanno
aumentato artificiosamente l’importo dei lavori da
svolgere, quando l’incentivo fiscale era particolarmente
elevato (90% o 110%), allo scopo di ottenere un
contributo superiore a quello spettante
Al fine di contrastare questi comportamenti fraudolenti, il
decreto sui controlli – approvato dal Consiglio dei Ministri
del 10 novembre 2021 (Decreto-legge 11 novembre 2021,
n. 157 Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore
delle agevolazioni fiscali ed economiche- GU n.269 del
11-11-2021) mira a ristabilire la legalità.
Infatti – aggiungendo il comma 1-ter all’art. 121 del
decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) – si prevede l’obbligo
del visto di conformità in caso di opzione, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo
sconto in fattura o per la cessione del credito, anche per
la fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi
da quelli che danno diritto al superbonus 110%, quindi
anche il il bonus facciate semplice.

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