Multe e Sanzioni si trasmettono agli eredi?
Multe e sanzioni si
trasmettono agli eredi?
Gli eredi sono tenuti a pagare una contravvenzione
stradale ricevuta dal de cuius? E le sanzioni contenute
nelle cartelle esattoriali vanno pagate? Scopriamolo
Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare
Sanzioni intrasmissibili agli eredi
Multa stradale: gli eredi non devono pagare
Cartelle di pagamento: le sanzioni non si trasmettono
agli eredi
Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare
La morte di un soggetto destinatario di una multa
stradale obbliga i suoi eredi a pagare la relativa
sanzione?
È una domanda che ci si pone spesso, perché non capita
di rado che la notifica di una sanzione per
contravvenzione al codice della strada avvenga dopo la
morte del trasgressore.
In maniera analoga, ci si chiede spesso se l’accettazione
dell’eredità renda doveroso pagare le cartelle esattoriali
per debiti con il fisco riferibili al defunto, comprensive di
somme addebitate a titolo di sanzione.
Sanzioni intrasmissibili agli eredi
Come noto, con l’accettazione dell’eredità l’erede diviene
successore universale del de cuius, e ciò significa che,
insieme a tutti gli altri successori a titolo universale, egli
subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi
che facevano capo al defunto.
Quindi, in definitiva, così come l’erede acquisisce, pro
quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte
del patrimonio ereditario, egli subentra anche nelle
posizioni passive, cioè dovrà pagare i debiti del
defunto.
Tra le eccezioni a questa regola rientrano le sanzioni
irrogate al defunto.
Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate
a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili
agli eredi.
La norma di riferimento, al riguardo, è rappresentata
dall’art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale
“l’obbligazione al pagamento della sanzione non si
trasmette agli eredi”.
Multa stradale: gli eredi non devono
pagare
Una prima, importante conseguenza di tale regola è che
un’eventuale multa che abbia come destinatario il
soggetto che è venuto a mancare non dovrà essere
pagata da nessuno.
Pertanto, se dopo l’accettazione dell’eredità viene
notificato un verbale contenente una sanzione per
contravvenzione al codice della strada riferito ad una
violazione compiuta dal defunto o che comunque abbia lo
stesso come destinatario, non bisogna pagarla.
A tal fine può essere sufficiente comunicare la
circostanza del decesso all’ente che ha notificato l’atto
oppure impugnare il verbale con le prescritte modalità
(cioè davanti al prefetto o al giudice di pace) e
rappresentare che il destinatario dell’atto non è più in vita
e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto
dai successori.
Per inciso, va detto che contestualmente al decesso o
quantomeno in occasione dell’accettazione dell’eredità è
opportuno regolarizzare le varie pratiche relative alla
proprietà dei veicoli, in modo da consentire la corretta
notifica di richieste di pagamento come il bollo auto.
A questo riguardo si specifica che il pagamento bollo auto
scaduto per un veicolo di proprietà del defunto è dovuto
dai suoi eredi, anche in questo caso sgravato di
eventuali sanzioni.
Cartelle di pagamento: le sanzioni non
si trasmettono agli eredi
Un altro aspetto molto rilevante su questo tema è
rappresentato dalla notifica di cartelle esattoriali agli
eredi del defunto.
È importante sapere che, in tali casi, se è vero che i debiti
del de cuius si trasmettono agli eredi, è anche vero che
la trasmissibilità non riguarda anche le sanzioni.
Come noto, infatti, le cartelle esattoriali comprendono
varie voci di costo, come capitali, interessi e sanzioni.
Ebbene, la somma imputata a capitale va sicuramente
pagata dagli eredi, mentre le somme calcolate a titolo di
sanzione a carico del de cuius hanno carattere
personale (cfr., fra tante, Cass. 12754/14) e pertanto non
si trasmettono e non vanno pagate dagli eredi che
abbiano accettato l’eredità.
Se, quindi, viene notificata una cartella di pagamento per
debiti del defunto, occorre segnalare all’ente di
riscossione che il provvedimento contiene l’intimazione al
pagamento di somme a titolo di sanzione che non
possono essere pretese a carico degli eredi. In
alternativa, per evitare un diniego in tal senso da parte
dell’amministrazione, può essere opportuno impugnare
l’atto nelle forme in esso indicate, per rilevare nelle sedi
competenti l’avvenuto decesso e quindi l’inesigibilità
delle somme imputate a sanzione.
In chiusura, va segnalata la circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 29/E del 2015, con cui è stato chiarito che non
sono esigibili dagli eredi neanche le sanzioni relative a
eventuali piani di rateazione afferenti a istituti definitori
o deflattivi del carico fiscale (es. accertamento con
adesione o conciliazione giudiziale), precedentemente
riconosciuti a favore del cuius.
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