Sicurezza sul lavoro: preposto e obblighi formativi del datore
Il decreto lavoro fisco prevede la nomina del preposto e l’obbligo
formativo del datore in materia di sicurezza sul posto di lavoro Il decreto fisco lavoro, convertito nella legge n. 215/2021 e pubblicato
sulla Gu del 20 dicembre 2021 interviene in materia di sicurezza sui posti
di lavoro apportando alcune importanti novità, attraverso la modifica del
dlgs n. 81/2008 che contiene l'”attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.” La disposizione di modifica prevede che d’ora in poi i datori di lavoro
pubblici e privati, così come i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze conferite, debbano
individuare il soggetto preposto o i preposti per eseguire le attività di
vigilanza contemplate dall’articolo 19.
Il “preposto”, ai sensi dell’art. 2 del dlgs n. 81/2008 è infatti colui che “in
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.”
Il suddetto art. 19, impone in particolare al preposto:
Preposto che, nello svolgimento di attività in appalto o subappalto, i datori
di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al
datore di lavoro committente. Il decreto fisco – lavoro prevede inoltre che i contratti e gli accordi collettivi
di lavoro possano stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo
svolgimento delle attività di vigilanza, ma che lo stesso non debba subire
alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.
In virtù dell’importanza del ruolo rivestito dal preposto il decreto prevede
altresì che le attività formative di questo soggetto debbano svolgersi
interamente in presenza e ripetute con cadenza minima biennale e
comunque quando si rende necessario a causa dell’evoluzione di rischi già
presenti o dell’insorgenza di nuovi. Novità anche per il datore di datore, che in virtù del decreto fisco, non
dovrà solo assicurarsi che i lavoratori conoscano le regole di sicurezza da
rispettare nell’ambiente di lavoro. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, dovrà infatti adottare un accordo con il quale dovrà
accorpare, rivisitare e modificare gli accordi attuativi del decreto in
materia di formazione, per garantire:
“l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità
della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
“l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento
obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di
aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo
svolgimento della prestazione lavorativa.”
Formazione del datore, così come dei dirigenti e dei preposti, a cui deve
seguire un aggiornamento in base ai rispettivi compiti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
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