Articolo 4 Costituzione
Qual è il significato dell’articolo 4 della Costituzione: il lavoro inteso comediritto e dovere del cittadino. In particolare: il ruolo dello Stato. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovele condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e lapropria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progressomateriale o spirituale della società.”L’art. 4 della Costituzione individua il lavoro come diritto e dovere delcittadino, elevandolo a valore fondante del nostro Stato democratico e inciò ricollegandosi, con tutta evidenza, al disposto dell’art. 1 della Carta.Il principio lavorista specificato in questo articolo si sostanziaprincipalmente come linea di indirizzo dell’azione politica in quanto,richiedendo l’intervento attivo dello Stato, esige che lo stesso tenda acreare le condizioni ideali per favorire la piena occupazione all’interno del Paese. Il diritto al lavoro è tutelato in quanto l’attività lavorativa non è concepitacome semplice mezzo per guadagnarsi da vivere dignitosamente, macome strumento per conferire dignità al singolo anche nell’ambito dellasocietà cui appartiene, e quindi per consentirgli una piena partecipazionealla vita del Paese.Affermare che lo Stato riconosce il diritto al lavoro ad ogni cittadino nonsignifica fornire quest’ultimo di un’azione giudiziaria per far valerel’eventuale violazione di tale diritto.Non può intendersi, infatti, tale diritto come una pretesa del cittadino adottenere un posto di lavoro, ma piuttosto come il diritto ad esigere che loStato si attivi per promuovere le condizioni che lo rendano effettivo,attraverso politiche che favoriscano sia il collocamento che laconservazione del posto di lavoro.Al riguardo, va notato che, durante i lavori di redazione della Cartacostituzionale, era inizialmente previsto che la disposizione in esamefosse collocata nell’ambito del Titolo dedicato ai Rapporti economici, eproprio l’esigenza di evidenziarne la funzione programmatica e nonsostanziale ne ha suggerito l’inserimento tra le norme relative ai Principifondamentali della nostra Repubblica. Il dovere di svolgere un lavoro finalizzato al progresso della società siricollega, invece, al principio di solidarietà sociale contenuto nell’art. 2.Si tratta di un dovere morale, privo di sanzione in caso di inadempimento, sebbene nei lavori preparativi fosse persino prevista l’eventualità di privaredei diritti politici chi si fosse sottratto all’obbligo di lavorare.Va precisato che nel concetto di attività lavorativa rientra pienamentequalsiasi tipo di attività, da quella manuale, a quelle di concetto oprettamente organizzative; negli stessi lavori costituzionali, infatti, illavoratore venne inteso come colui che converte la sua attivitàpatrimoniale, intellettuale o manuale in un bene sociale.
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