Il Presidente della Repubblica
Quando viene eletto il presidente della Repubblica, qualisono le prerogative, i compiti e quando cessa il mandato. L’art. 87 1° comma Cost. afferma che “Il Presidente dellaRepubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unitànazionale”.Questo organo costituzionale, monocratico e superpartes, ha il compito di rappresentare la nazione econtrollare il corretto funzionamento degli organi,configurandosi quale garante o meglio arbitro dei conflittipolitici interni al Parlamento è più in generale dell’interomeccanismo costituzionale. Nel nostro sistema sipresenta privato della funzione di indirizzo politico, spessonella storia attribuzione principale del Capo dello Stato. È l’articolo 84 Cost. a definire chi può essere elettoPresidente della Repubblica: ogni cittadino che abbiacompiuto cinquant’anni d’età, e che goda dei diritti civili epolitici; inoltre è fissato il limite che l’ufficio del Presidentedella Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento inseduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regioneeletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata larappresentanza delle minoranza (come eccezione sisegnala solo la Valle dl’Aosta che ha un solo delegato).L’elezione avviene per scrutinio segreto e a maggioranzadei due terzi dell’assemblea per le prime tre votazioni,dalla quarta è sufficiente la maggioranza assoluta degliaventi diritto.Dalla lettura dell’art. 85, 3° comma, si evince che: “Se leCamere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla lorocessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dallariunione delle Camere nuove. Nel frattempo sonoprorogati i poteri del Presidente in carica”. In questo casoè la stessa Costituzione che sottrae a un organo prossimoalla scadenza, l’elezione della prima Carica dello Stato. Èquesto l’unico caso in cui il Presidente della Repubblica, lacui durata in carica è fissata dalla Costituzione a setteanni, gode degli effetti della prorogatio, vedendo prorogatii propri poteri fino alla elezione del nuovo Presidente e alsuccessivo giuramento di fronte al Parlamento in sedutacomune (art. 91), al fine di evitare un vuoto di continuità. Fisiologicamente il mandato presidenziale termina per lascadenza del settennio.Lo stesso è poi rieleggibile ovvero diventa di dirittosenatore a vita.La cessazione dalla carica può però essere anticipata, incaso di morte; dimissioni, impedimento permanente,decadenza per il venire meno di un requisito di eleggibilitào per destituzione pronunciata dalla Corte costituzionale,al termine di un processo giurisdizionale che ha portatoalla condanna del Presidente per alto tradimento oattentato alla Costituzione. La cessazione del mandatoimpone di anticipare le elezioni per il nuovo Presidentedella Repubblica, non valendo in questo caso l’istitutodella prorogatio. In caso di impedimento solo temporaneo (persospensione dalla carica disposta dalla Cortecostituzionale in pendenza del processo costituzionale,malattia, viaggio all’estero…) opera invece l’istituto dellasupplenza per cui le funzioni e le attribuzioni delPresidente della Repubblica sono assunti dal Presidentedel Senato (art. 86 Cost.) con poteri che la dottrinadefinisce di ordinaria amministrazione.La supplenza consiste nell’assunzione dei poteri e dellefunzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente delSenato (art. 86 Cost. 1° co.15), nelle ipotesi in cui, a causadi un impedimento temporaneo, il Presidente dellaRepubblica non possa svolgere la propria attività. Le funzioni che la Costituzione riconosce al Presidentedella Repubblica sono molteplici.Oltre a rappresentare l’unità del Paese, il Presidente haanche la rappresentanza esterna, con riferimento allaquale è il soggetto legittimato alla ratifica dei trattatiinternazionali dopo essere stato autorizzato dalle Camere,a dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere e adaccreditare e ricevere i funzionari diplomatici.Il Presidente della Repubblica, poi, esercita alcunefunzioni connesse all’esercizio della giurisdizione, inquanto presiede il CSM, nomina un terzo dei componentidella Corte costituzionale, concede la grazia e commuta lepene.Con riferimento all’attività parlamentare, il Presidente dellaRepubblica indice le elezioni e fissa la prima riunione dellenuove Camere e può inviare messaggi alle Camere,convocarle in via straordinaria, scioglierle nei limiticonsentiti dalla Costituzione e nominare fino a cinqueSenatori a vita.Le funzioni più significative sono tuttavia quelle relativeall’attività legislativa, con riferimento alla quale ilPresidente promulga le leggi approvate dal Parlamento,rinvia alle Camere quelle non promulgate, eventualmentechiedendo una nuova deliberazione, autorizza lapresentazione di ddl governativi, indice i referendum,emana i decreti legge, i decreti legislativi e i regolamentidel Governo.Un’ulteriore funzione riconosciuta al Capo dello Stato èquella esecutiva e di indirizzo politico, in virtù della qualeegli nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e iMinistri, accoglie il giuramento e le eventuali dimissioni delGoverno, presiede il Consiglio supremo di difesa,comanda le forze armate, nomina alcuni funzionari statalidi alto grado, decreta lo scioglimento di una o entrambe leCamere e dei consigli regionali e la rimozione deiPresidenti di Regione.Infine, è il Presidente a conferire le onorificenze dellaRepubblica Italiana. A conclusione dell’analisi della figura costituzionale delPresidente della Repubblica non si può non fare cenno agliatti presidenziali.Questi atti si suole differenziarli in atti formalmentepresidenziali; atti formalmente e sostanzialmentepresidenziali; atti sostanzialmente complessi.Nel primo caso gli atti sono solo formalmentepresidenziali, mentre in verità il contenuto è determinatointeramente dal Governo, svolgendo il Presidente dellaRepubblica un mero controllo di legalità o di merito,consentendo al Presidente, di rallentare l’adozione e dirichiedere un nuovo esame da parte dell’organo che li hadeliberati. Rientrano in questa categoria di atti i decretilegge; i decreti legislativi; i regolamenti governativi; lenomine amministrative; gli atti di esercizio dell’esecutivo..Tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali,troviamo invece la nomina di cinque senatori a vita e dicinque giudici della Corte costituzionale; la nomina di ottoesperti componenti il CNEL; il rinvio al Parlamento di unalegge; la promulgazione delle leggi; i messaggi alleCamere…Da ultimo occorre considerare gli atti sostanzialmentecomplessi sono atti il cui contenuto è determinato sia dalGoverno che dal Presidente stesso, e che impegnano laresponsabilità di entrambi, potendosi considerare tali lanomina del Presidente del Consiglio; lo scioglimento delleCamere; la concessione della grazia. La stessa Costituzione esprime la necessità dellostrumento della controfirma sugli atti presidenziali,richiedendo la sottoscrizione del Ministro proponente eanche del Presidente del Consiglio nel caso di decretilegge o decreti legislativi (art. 89 Cost.), trasferendo aquesti la responsabilità (politica) dell’atto firmato dalPresidente.
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