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Lavoratori fragili: tutele variabili in base ai periodi – Durante questi mesi di pandemia da Sars-Cov2 uno dei profili più critici nella gestione dei rapporti di lavoro riguarda certamente la fascia importante di lavoratori qualificati come “fragili”, ossia coloro che sono più esposti alle conseguenze dannose in caso di contagio, in ragione dell’età o di determinate patologie. Con il messaggio 2584/2020l’Inps ha illustrato, in via di prima esplicazione, la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. Nello specifico, l’Istituto ha precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate con il riconoscimento di disabilità (articolo 3, comma 1, della legge 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia, con la garanzia dell’indennità economica e l’esclusione dal computo del periodo di comporto. All’interno dell’attuale quadro normativo, l’Inps, con il messaggio 4157/2020 del 9 novembre 2020, unitamente al messaggio 3653/2020 del 9 ottobre 2020, comunica che con gli ultimi interventi di legge è stata disposta un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore, ma contestualmente informa che la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configura un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune). Conseguentemente non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera. L’Istituto spiega, però, che in caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore fragile è anche temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia per compensare la perdita di guadagno. Infine, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche «attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto». Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, inoltre, possono inviare le richiesta di visita medica, per lavoratori e lavoratrici fragili, ai servizi territoriali dell’Inail tramite un apposito protocollo online. A renderlo noto è lo stesso Inail, dopo la proroga delle norme sulla sorveglianza sanitaria eccezionale (articolo 83 del Dl 34/2020), disposta dalla legge 126/2020 di conversione del Dl 104/2020 fino al prossimo 31 dicembre, con specifica nota del 5 novembre 2020.
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